Livaja e la gomitata a Garics
Non c’è prova certa: graziato

Dalle immagini televisive non può essere dedotta con certezza l’intenzionalità lesiva del fallo di Livaja, che durante il match fra Atalanta e Bologna ha colpito con una gomitata Garics. Dal giudice sportivo, quindi, nessun provvedimento.

«Dalle immagini televisive non può essere dedotta con certezza quel la “intenzionalità lesiva” che connota tale grave infrazione disciplinare, differenziandola da un “normale” fallo, riconducibile ad un eccesso di foga agonistica». Ecco perché il giudice sportivo ha deciso di non adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti di Marko Livaja .

La gomitata incriminata dell’atalantino a Garics era arrivata al 28° minuto del secondo tempo: «in occasione di un’azione sviluppatasi nella zona centrale del campo - si legge nel documento del giudice sportivo -, nell’intento di colpire di testa il pallone, venivano a stretto ed energico contatto. In tale frangente, il calciatore atalantino, con il braccio destro portato all’altezza della spalla, colpiva al volto l’antagonista, che cadeva dolorante al suolo. Il giuoco riprendeva poco dopo, senza che l’arbitro adottasse alcun provvedimento disciplinare in quanto, come dichiarato su richiesta di questo ufficio (con mail pervenuta alle ore 13.19 del 31 marzo 2014), il segnalato comportamento “non era stato visto” dagli ufficiali di gara».

Rivista l’azione attraverso le immagini televisive ,il giudice ha confermato che il filmato documenta «che il gesto del calciatore nerazzurro, decisamente non regolamentare per l’incongrua “apertura” delle braccia in un cont rasto aereo, non integri gli estremi della “condotta violenta”, sanzionabile ex art. 19, n. 4 lettera b) CGS in quanto dalle immagini televisive non può essere dedotta con certezza quella “intenzionalità lesiva”, che connota tale grave infrazione disciplinare, differenziandola da un “normale” fallo, riconducibile ad un eccesso di foga agonistica».

Livaja è stato così graziato: il giudice ha deciso «di non adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore».

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