«Cari ciclisti, la maggior parte di voi
non rispetta queste regole del Codice»

La (dettagliatissima) segnalazione di un lettore con tanto di foto scattate nella mattinata di sabato in Circonvallazione.

«In questi giorni i media fanno un gran parlare di biciclette, a causa del tragico incidente del campione marchigiano, con statistiche di morti e feriti per incidenti stradali, senza verificare le cause e le responsabilità, magari degli stessi ciclisti. Voglio ricordare alcune regole del Codice della Strada che i ciclisti non rispettano assolutamente mai, rendendosi pericolosi per se e gli altri che, anche ammesso abbiano ragione, vengono sottoposti a processi lunghissimi e costosissimi»: comincia così la mail che un lettore ci ha inviato. Con allegate fotografie scattate nella mattinata di sabato 29 aprile al rondò del Monterosso, all’imbocco della circonvallazione Plorzano direzione Valtesse. Dove le bici non possono passare

Articolo 68 - Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi

1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché:

a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;

b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;

c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati.

2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall’art. 152, comma 1.

Articolo 182 - Circolazione dei velocipedi

1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell’altro.

2. I ciclisti devono avere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.

9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento.

9-bis.Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell’articolo 162. (1)

10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 23 a euro 92. La sanzione è da euro 38 a euro 155 quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6.

Articolo 377 (Art. 182 Codice Stradale‰) - Circolazione dei velocipedi

1. I ciclisti nella marcia ordinaria in sede promiscua ((devono))sempre evitare improvvisi scarti, ovvero movimenti a zig-zag, che possono essere di intralcio o pericolo per i veicoli che seguono.

2. Nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano, i ciclisti sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano.

3. In ogni caso, i ciclisti devono segnalare tempestivamente, con il braccio, la manovra di svolta a sinistra, di svolta a destra e di fermata che intendono effettuare.

4. Da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, i velocipedi sprovvisti o mancanti degli appositi dispositivi di segnalazione visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti a mano.

6. Per la circolazione dei velocipedi sulle piste ciclabili, come definite all’articolo 3 del codice, si applicano, ove compatibili, le norme di comportamento relative alla circolazione dei veicoli.

7. Ove le piste ciclabili si interrompano, immettendosi nelle carreggiate a traffico veloce o attraversino le carreggiate stesse, i ciclisti sono tenuti ad effettuare le manovre con la massima cautela evitando improvvisi cambiamenti di direzione.

Dal regolamento della Polizia locale di Verona

Usare le apposite piste ciclabili. Oltre ad essere obbligatorio è anche preferibile, poiché i ciclisti si trovano al sicuro dai mezzi a motore. Quando invece le piste ciclabili non sono presenti, circolare il più possibile vicino al margine destro della carreggiata; dare precedenza o rispettare lo stop:

· a tutti i veicoli se vi è il segnale apposito di Dare Precedenza o Stop;

· ai veicoli provenienti dalla propria destra;

· a tutti i veicoli provenienti dalla direzione opposta, se si svolta a sinistra;

· ai pedoni sugli attraversamenti pedonali;

· a tutti i veicoli, se si esce da un passo carraio o ci si immette nella direzione di traffico, uscendo dalla pista ciclabile.

Altre regole del Codice della strada e del buon senso:

– È vietato il passaggio col semaforo rosso (multa di 154 euro)

– È vietato andare in bici parlando al cellulare (multa di 152 euro)

– È vietato andare in bici contromano (multa di 39 euro)

– È vietato andare in bici sul marciapiede (multa di 23 euro)

– È vietato andare in sella sulle strisce pedonali: bisogna scendere (multa di 23 euro)

Queste regole, come scritto sopra non vengono rispettate dal 95% dei ciclisti, siano essi atleti (che non devono usare veicoli da corsa in allenamento, come non fanno piloti di auto e moto) o altro, così come devono rispettare i divieti di transito di determinate strade, come devono fare auto e moto per le corsie ciclabili. Vedremo la prossima domenica, quando per una manifestazione non competitiva come la Gimondi, che quindi dovrebbe rispettare il Codice della Strada nessuno lo farà, come tutti i giorni, e quante forze dell’ordine faranno loro rispettare il Codice. Saranno solerti con chi in bici infrangerà il Codice, come lo sono con auto e moto (adesso poi c’è la fissa per i telefonini in auto) per velocità, ecc., o invece a loro sarà tutto concesso, mentre agli altri resteranno solo i disagi?

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