Ma le gomme da neve sono da togliere?
Dal 15 aprile si può, ma non è un obbligo

In base all’articolo 6 del Codice della Strada (legge n.120 del 29 luglio 2010) dal 15 novembre fino al 15 aprile vige l’obbligo di essere «muniti ovvero di avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio». Ma non è un obbligo montare le gomme estive. Anche se...

Il 15 aprile termina quindi l’obbligo di circolare con dotazioni invernali (gomme termiche o catene a bordo), ma non c’è costrizione di montare quelle estive. Leggendo attentamente il decreto esistono infatti due deroghe: è permessa l’installazione delle gomme invernali da un mese prima dall’entrata in vigore dell’obbligo (quindi dal 15 ottobre) e la disinstallazione entro un mese dopo la conclusione (quindi il 15 maggio);

Inoltre è consentito, in base alla direttiva Europea 92/23/CEE, che gli pneumatici invernali possano avere un codice di velocità inferiore a quello omologato sul libretto di circolazione, ma rispettando il codice minimo utilizzabile (Q ovvero 160 km/h).

Secondo quando sopra indicato, non esiste l’obbligo di montare le gomme estive, ma soltanto, dal 15 maggio, di utilizzare pneumatici con il codice di velocità previsto dal libretto di circolazione, estivi o invernali che siano. In caso contrario sono previste sanzioni amministrative che variano da 419 a 1682€ per circolazione su un veicolo modificato rispetto a quanto indicato sul libretto.

C’è però da dire che ad ogni stagione va abbinato il giusto pneumatico: si rischia al contrario un aumento di consumi e usura.E c’è meno sicurezza per chi è al volante. I test di guida, in condizioni «estive», dimostrerebbe anche che un’auto dotata di pneumatici invernali, rispetto ad una con gomme estive ha una frenata di emergenza, dai 100 km/h, di ben 6 metri superiore; una precisione dello sterzo inferiore del 15%; una resistenza al rotolamento superiore del 15%.

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