Pensioni di reversibilità, falso allarme
Inps: «Non cambiano gli importi»

Nulla è cambiato per l’ammontare delle pensioni di reversibilità così come stabilito a suo tempo dalla legge n. 335 dell’8 agosto 1995. L’importo sarà determinato ancora tenendo conto esclusivamente dei redditi assoggettabili all’Irpef.

Finisce così l’ansia dei pensionati superstiti, dopo che nei giorni scorsi una circolare dell’Inps aveva preoccupato non poco chi sta ricevendo una pensione di reversibilità. L’Istituto previdenziale, dopo aver verificato, ha fatto retromarcia, riportando il sereno. Facciamo un passo indietro. Nei giorni scorsi, per un errore nella comunicazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, si erano diffuse sui media notizie in relazione alla tipologia di redditi da dichiarare ai fini del ricalcolo delle pensioni di reversibilità, con conseguente allarme tra i pensionati interessati. L’Inps aveva inserito tra i redditi da dichiarare ai fini del calcolo delle pensioni di reversibilità, anche il Tfr e i redditi non assoggettabili ad Irpef. Chiaro che con tali voci il rischio di essere estromessi dalla reversibilità era molto elevato. Ora invece il chiarimento e le rassicurazioni dell’Inps, che evidenzia come la circolare n.195 del 30 novembre 2015 firmata dal direttore generale dell’Inps, Massimo Cioffi, non ha introdotto alcuna modifica nel calcolo dell’importo della pensione di reversibilità, disciplinato dalla legge n. 335 del 1995. L’Inps conferma che ai fini del calcolo della citata pensione si tiene conto unicamente dei redditi assoggettabili ad Irpef.

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