Se il passeggero non indossa le cinture
la responsabilità è anche del conducente

Il conducente ha l’obbligo di esigere che il passeggero indossi le cinture di sicurezza? Una domanda ricorrente, a cui ora la Cassazione ha dato una risposta.

Con una recente sentenza n. 11429/2017, la Corte si è pronunciata in materia di omicidio e lesioni stradali, secondo la legge 41/2016. La legge in questione ha introdotto l’omicidio stradale e le lesioni personali stradali (art. 589-bis e 590-bis del codice penale). Nel caso in questione, la Corte d’Appello aveva riformato la sentenza appellata dichiarando il non doversi procedere per parte dei reati (causa intervenuta prescrizione) e confermato, invece, la condanna per l’omicidio colposo di una passeggera deceduta a seguito del sinistro in cui erano coinvolte le vetture degli imputati. Ricorrendo in Cassazione gli imputati hanno battuto, in particolare, sull’atteggiamento della vittima, che non era assicurata al sedile con le cinture di sicurezza e che era deceduta dopo essere stata sbalzata fuori dall’auto. La difesa ha ritenuto non sussistente il nesso di causalità, poiché la condotta della parte offesa sarebbe stata “eccezionale, imprevedibile, indipendente dal fatto del reo“, evidenziando che la vittima aveva preso posto all’interno del veicolo senza indossare le cinture di sicurezza e il che conducente, a causa del buio, non se ne era reso conto. La Cassazione definisce il ricorso infondato, secondo cui il conducente, ha violato un obbligo molto preciso stabilito dalla giurisprudenza, ed esattamente il conducente: è tenuto, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza ed, in caso di sua renitenza, anche a rifiutarne il trasporto o ad omettere l’intrapresa della marcia. Ciò a prescindere dall’obbligo e dalla sanzione a carico di chi deve fare uso della detta cintura”.

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