I giudici: essenziale il rispetto delle procedure

La validità degli atti di autenticazione delle firme è «indispensabile» per accertare «la reale esistenza e volontà della frazione dell'elettorato che la legge richiede per la presentazione delle liste». È quanto sostengono i giudici della Corte d'Appello di Milano motivando il provvedimento con cui è stato respinto il ricorso della lista di Roberto Formigoni, esclusa dalle elezioni regionali lombarde.

Secondo i giudici, le formalità come l'accertamento dell'identità del dichiarante con indicazione delle relative modalità, l'attestazione della sottoscrizione in presenza dell'autenticante, la data e il luogo di autenticazione, la qualifica del pubblico ufficiale e il timbro dell'ufficio, «sono il risultato di una scelta legislativa che ha tipizzato l'atto di autenticazione per renderlo idoneo a produrre i suoi effetti in qualsiasi ambito».

Modalità che «costituiscono il minimo essenziale per assicurare la certezza della provenienza della sottoscrizione dal soggetto che figura averla apposta» e rispondono «all'imprescindibile necessità di verificare che la presentazione della lista corrisponda effettivamente alla volontà della quota di elettori in essa indicata».

I magistrati richiamano a supporto una sentenza del Consiglio di Stato del 1979 e un'altra del 2001, mentre ritengono che alcune sentenze citate dalla lista di Formigoni nel suo ricorso, tra cui una del Consiglio di Stato del 2008, «non paiono sempre pertinenti al caso di specie».
I giudici hanno «bocciato» anche l'istanza di rimessione in termini, presentata in subordine dalla lista di Formigoni: «non può essere accolta - dicono i giudici -, poichè i termini per la presentazione delle liste previsti dal legislatore sono all'evidenza perentori, mentre la natura specifica dell'atto di autenticazione preclude qualsiasi intervento successivo sul contenuto del medesimo».

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