Stagione dei saldi da sabato 3
Domenica negozi aperti a Bergamo

I saldi sono un'occasione per i clienti: così Orfeo Lumina, presidente Fismo-Confesercenti, risponde a chi critica l'utilità del periodo di sconti che inizia sabato 3 luglio. «Le polemiche contro i saldi sono inutili e sterili, il commercio vive un momento difficile e le vendite promozionali possono essere un'occasione per regalare una boccata d'ossigeno al settore».

«Va detto innanzitutto - continua - che il margine di guadagno per i negozianti è sempre più ristretto: la crisi colpisce anche noi. I saldi non sono fatti per lucrare, ma per fidelizzare il cliente e per tentare di dare un'accelerata alle vendite in vista della nuova stagione. Non si tratta di smaltire le giacenze di magazzino, ma semplicemente di esaurire le collezioni presenti in negozio».

Per Lumina i saldi conservano la loro attrattività: «È ovvio che ci sia meno assortimento, ma i consumatori possono comunque fare buoni affari, trovando il capo giusto nel pieno della stagione. La garanzia del servizio e della qualità della merce è la stessa di sempre. Quanto alla liberalizzazione dei saldi sono contrario, perché finirebbe con il favorire le grandi strutture a discapito dei piccoli commercianti. Gli sconti tutto l'anno non sono proponibili e nemmeno credibili, si rischierebbe di prendere in giro i clienti».

Come da calendario, la durata massima dei saldi è di 60 giorni; perciò, i ribassi dovranno concludersi entro martedì 31 agosto. Tutte le attività potranno rimanere aperte la domenica successiva all'avvio dei saldi, il 4 luglio, in quanto già previsto dal calendario regionale.

Con l'annuncio della partenza dei saldi estivi si ricordano alcuni principi di base per il corretto acquisto degli articoli:
1. Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (art. 1519 ter cod. civile introdotto da D.L.vo n. 24/2002). In questo caso scatta l'obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.
2. Prova dei capi: non c'è obbligo. È rimesso alla discrezionalità del negoziante.
3. Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante qualora sia esposto nel punto vendita l'adesivo che attesta la relativa convenzione.
4. Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Tuttavia nulla vieta di porre in vendita anche capi appartenenti non alla stagione in corso.
5. Indicazione del prezzo: obbligo del negoziante di indicare il prezzo iniziale di vendita e lo sconto in percentuale, è facoltà indicare anche il prezzo di vendita ribassato, mentre è vietato indicare qualsiasi altro prezzo. Le violazioni alla norma sulle vendite straordinarie saranno punite con sanzioni amministrative da 500 a 3.000 euro.

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