Novità per i saldi invernali
Spostati al 6 gennaio

Novità per i patiti di shopping. Se infatti resta fissata al primo sabato del mese di luglio la data per i saldi estivi, le vendite di fine stagione invernale inizieranno il 6 gennaio di ogni anno. Lo ha stabilito la Giunta regionale della Lombardia.

Novità per i patiti di shopping. Se infatti resta fissata al primo sabato del mese di luglio la data per i saldi estivi, le vendite di fine stagione invernale inizieranno il 6 gennaio di ogni anno. Lo ha stabilito la Giunta regionale della Lombardia, su proposta dell'assessore al Commercio, Turismo e Servizi, Stefano Maullu. «Ho deciso, insieme alle associazioni di categoria - spiega l'assessore - di posticipare al 6 gennaio 2011 la data di inizio dei saldi invernali che, in base all'attuale legge regionale, sarebbe caduta invece il primo gennaio».

«Infatti, come stabilito dal Testo Unico sul Commercio - prosegue Maullu - il primo giorno dell'anno corrisponde alla chiusura obbligatoria di tutti gli esercizi commerciali. Con questo provvedimento, modifichiamo l'inizio e conseguentemente anche la fine dei saldi invernali, che si concluderanno il 6 marzo 2011». Stessa durata per i saldi estivi, ossia 60 giorni.

Il provvedimento, che modifica una deliberazione precedente che fissava il primo giorno dei saldi invernali nel primo sabato del mese di gennaio, identifica stabilmente il 6 gennaio come giorno di apertura delle vendite straordinarie, con l'obiettivo di garantire l'adeguata informazione ai consumatori consentendo agli operatori di allestire i locali di vendita in tempo sufficientemente adeguato successivamente alle festività di Capodanno.

Ed è bene ricordare anche le regole principali che sanciscono le vendite promozionali. Innanzi tutto i commercianti hanno l'obbligo di esporre, accanto al prodotto, il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto o del ribasso (è invece facoltativa l'indicazione del prezzo di vendita conseguente allo sconto o ribasso). L'operatore commerciale ha poi l'obbligo di fornire informazioni veritiere in merito agli sconti praticati sia nelle comunicazioni pubblicitarie (che, anche graficamente, non devono essere presentate in modo ingannevole per il consumatore) sia nelle indicazioni dei prezzi nei locali di vendita; non può inoltre indicare prezzi ulteriori e diversi e deve essere in grado di dimostrare la veridicità delle informazioni relative al prodotto agli organi di controllo. I prodotti in saldo devono essere separati da quelli eventualmente posti in vendita a prezzo normale (se ciò non è possibile, cartelli o altri mezzi devono fornire al consumatore informazioni inequivocabili e non ingannevoli). Se il prodotto risulta difettoso, il consumatore può richiedere la sostituzione dell'articolo stesso o il rimborso del prezzo pagato dietro presentazione dello scontrino, che occorre quindi conservare.

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