Ristoratori, meno limiti per le licenze

In vigore le nuove regole regionali. Libertà sulle dimensioni dei locali

Sono entrati ufficialmente in vigore i nuovi indirizzi generali per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni alla somministrazione di cibi e bevande, in attuazione della legge regionale numero 30 del 24 dicembre 2003, e in sostituzione della legge statale che risaliva al 1991. La Giunta regionale ha adottato il provvedimento in via definitiva, su proposta dell’assessore al Commercio, Mario Scotti. Tra le novità introdotte c’è l’abbandono della necessità dell’iscrizione al Rec (Registro esercenti per il commercio) e la creazione di un’unica tipologia di esercizi di somministrazione che sostituisce le quattro previste dalla legge precedente (ristoranti, bar, ristoranti e bar con attività di intrattenimento e bar in cui non è possibile vendere alcolici).

Al Comune spetta, prima del rilascio dell’autorizzazione, il compito di accertare l’esistenza dei requisiti. Da segnalare anche il diritto, per chi è titolare di più autorizzazioni per uno stesso esercizio, di attivare o cedere (entro un anno dall’entrata in vigore della legge) i diversi rami dell’azienda.

La Giunta regionale ha adottato gli indirizzi generali stabilendo le modalità per il rilascio delle autorizzazioni, con criteri che avranno la validità di tre anni. Vengono inoltre fissate le modalità di presentazione delle domande ed elencati i requisiti sulla base della normativa regionale. Nel documento si specificano in dettaglio tutte le attività che rientrano nelle competenze comunali in materia: si riferiscono ai ristoranti, trattorie, tavole calde, bar gastronomici, bar-caffè, bar-pasticcerie, wine-bar, birrerie, pub, disco-bar, discoteche, stabilimenti balneari e altro ancora. Per la loro collocazione viene stabilita una norma per cui «i Comuni possono prevedere limiti di distanza per esercizi di somministrazione solo a fronte di motivata esigenza volta a evitare addensamenti di traffico, di disturbo alla quiete e alla sicurezza pubblica o simili e comunque non allo scopo di limitare la concorrenza».

(23/05/2004)

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