Mezzi motorizzati sui sentieri montani
Il Cai: la legge lo dice, sono vietati

La tutela dell'ambiente e la manutenzione dei sentieri di montagna sono sotto l'attenzione del Cai che è da sempre sensibile al problema e che segnala cosa dice la legge: è vietato il transito dei mezzi motorizzati sui terreni del patrimonio forestale.

La tutela dell'ambiente e la manutenzione dei sentieri di montagna sono sotto l'attenzione del Cai che è da sempre sensibile al problema: «Da tempo si assiste anche in montagna al passaggio di mezzi motorizzati non autorizzati, e più volte sono giunte nelle sezioni e sottosezioni bergamasche segnalazioni da parte di escursionisti che documentano l'incontro con motociclisti - spiega il Cai di Bergamo -, evidenziandone anche il disturbo ambientale, la pericolosità ed i rischi per la sicurezza personale».

«Attualmente la legislazione di riferimento per la circolazione dei mezzi motorizzati su sentieri e mulattiere é costituita dal Codice della Strada e soprattutto, trattandosi di viabilità minore, da diverse Leggi regionali che, in linea generale, fatte salve le eccezioni indicate, ne vietano il transito - spiegano dall'associazione -. In modo particolare, i terreni non ricompresi in alcuna area protetta, sono assoggettati alla L.R. 31/2008, che ai sensi dell'art. 59, c. 3, 4, stabilisce che “sulle strade agro-silvo-pastorali, sulle mulattiere e sui sentieri è vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli di servizio e di quelli autorizzati in base al regolamento comunale di cui al comma 1"».

Altresì «è vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli autorizzati dalla Regione, sui terreni appartenenti al patrimonio forestale della stessa, nonché in tutti i boschi e nei pascoli, ad eccezione dei mezzi di servizio». Nelle aree dei Parchi Regionali vige la L.R. 86/1983 e succ. mod. mentre nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) la materia è disciplinata dalla D.G.R. 30.08.2008, n. 8/7884, (Misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde) che nell'Allegato A, lett. o) prevede il divieto dello «svolgimento di attività di circolazione motorizzata al di fuori di strade, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori e gestori».

Fa quindi sapere il Cai, in sintesi, che su tutti i tracciati (sentieri, mulattiere, boschi e pascoli compresi in aree protette e no) vale il divieto di circolazione per tutti i mezzi motorizzati, ad esclusione di quelli muniti di apposita autorizzazione. Il Cai, quindi, «invita e sollecita tutti gli enti competenti a stilare ed approvare i Regolamenti comunali (sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta Regionale) che regolano il traffico e, di seguito, a realizzare un'adeguata segnaletica su percorsi di montagna vietati al traffico dei mezzi motorizzati; a svolgere efficaci controlli del transito dei mezzi motorizzati non autorizzati su sentieri; a ricercare le soluzioni più idonee per impedire i rischi alle persone e limitare il negativo impatto ambientale del fenomeno». Infine il Cai stimola «tutti i soci e fruitori della montagna e le associazioni a presentare osservazioni e/o segnalazioni alle autorità ed istituzioni competenti, per situazioni e manifestazioni che non rispettino la legislazione vigente».

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