Il Comitato Aeroporto replica a Sacbo:
«Parlano i fatti, nessun vizio di forma»

«Non è vero che l'annullamento dell'atto di zonizzazione acustica sia motivato da un vizio di forma. Al contrario, il Tar ha accolto il ricorso perché la zonizzazione non è stata preceduta da Vas». Lo dice il Presidente del Comitato Aeroporto.

«Non è vero quanto dichiarato da Sacbo, che l'annullamento dell'atto di zonizzazione acustica sia motivato da un vizio di forma. Al contrario, il Tar ha accolto il ricorso perché la zonizzazione non è stata preceduta da Vas». Lo dice l'avv. Alberto Cerati Presidente Comitato Aeroporto di Bergamo.

«Il ricorso presentato dal Comitato - si legge in una nota - ha annullato anche le deliberazioni dei comuni di Bagnatica, Seriate, Costa di Mezzate e Grassobbio che hanno recepito detta zonizzazione acustica. Con questa sentenza il Tar ha fissato in modo chiaro e incontrovertibile alcuni principi molto importanti in appresso specificati».

«Innanzitutto ha riconosciuto la legittimità ad agire in giudizio del Comitato Aeroporto di Bergamo che per statuto si propone di operare in ordine ai problemi causati dall'impatto ambientale dell'aeroporto di Orio al Serio. Il Tar ha evidenziato che “ i pubblici poteri devono promuovere, non limitare, la spontanea iniziativa dei privati” in materia ambientale».

«Sul punto - prosegue Cerati - si rammenta che in più occasioni il comune di Bergamo e la Prefettura hanno invitato il Comitato ad incontri ufficiali. Per contro, la Provincia ha, da sempre, negato ogni contatto. Nel merito non corrisponde assolutamente al vero quanto dichiarato da Sacbo, che “l'annullamento sia motivato da un vizio di forma seguito dall'iter dell'atto approvato”. Al contrario, il TAR di Brescia ha accolto il ricorso perché la zonizzazione acustica non è stata preceduta da Valutazione Ambientale Strategica. L'assoggettamento alla VAS non è dunque un “vizio di forma” ma, come giustamente rileva la sentenza, una procedura essenziale per quei procedimenti che hanno “potenziali effetti significativi sull'ambiente” e che ha il compito “di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile e garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente” (DLGS 152/2006)».

Per il Comitato «gli enti e soggetti proposti si devono attivare per ottemperare a quanto prevista dalla normativa in materia. Pertanto, non sussiste nessun “vuoto normativo “ come asserisce l'assessore all'Ambiente Bandera, bensì l'Autorità Giudiziaria ha eliminato un provvedimento illegittimo che come tale non poteva produrre effetti secondo legge, positivi per la popolazione. L'annullamento del provvedimento in oggetto comporta la cancellazione delle zone di rispetto aeroportuali A) B) C). Pertanto, nelle aree urbanizzate che erano ricomprese nelle zone di rispetto aeroportuali dovranno essere rispettati i limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale».

«I sindaci, che hanno, tra l'altro, l'obbligo di tutelare la salute pubblica, dovranno pertanto ora far rispettare i limiti della zonizzazione acustica comunale più restrittivi a paragone di quelli delle zone di rispetto aeroportuali. In virtù dell'annullamento della zonizzazione acustica aeroportuale vengono meno anche i presupposti per esercitare i voli notturni (salvo quelli sanitari, di Stato e di emergenza) come previsto dal DPR 476/1999».

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