Licenziamento da impugnare
Cgil: c'è tempo fino a dicembre

C'è tempo fino a dicembre per impugnare il proprio contratto atipico concluso prima di novembre 2010 se si sospetta che sia illegittimo. Il termine per impugnare i licenziamenti - informa Cgil - era scaduto lo scorso 23 gennaio, ma ora è stato prorogato fino a fine 2011.

C'è tempo fino a dicembre per impugnare il proprio contratto atipico concluso prima di novembre 2010 se si sospetta che sia illegittimo. Il termine per impugnare i licenziamenti era scaduto lo scorso 23 gennaio, ma ora è stato prorogato fino a fine 2011.

A informare della proroga la Cgil di Bergamo. Con la legge 10/2011 di conversione del cosiddetto Milleproroghe, viene allungata al 31 dicembre 2011 la possibilità per i lavoratori a termine, in somministrazione o di collaborazione a progetto, di impugnare il proprio licenziamento. La legge prevede che il ricorso avvenga entro 60 giorni dalla sua comunicazione in forma scritta. L'impugnazione è inefficace se entro i successivi 270 giorni il ricorso non è depositato nella cancelleria del Tribunale competente o non viene comunicata alla controparte la richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato.

«Prima che la tagliola scatti definitivamente c'è l'ultima occasione per far valere il proprio diritto per i contratti già conclusi anche da molto tempo, da anni» spiega Carmelo Ilardo, responsabile dell'ufficio vertenze della Cgil di Bergamo. Dopo questa ultima possibilità non sarà più possibile contestare i vecchi contratti, mentre per quelli che termineranno dopo il dicembre 2011 si avrà tempo 60 giorni dalla scadenza del contratto stesso.

Informazioni utili:
L'ufficio vertenze Cgil di Bergamo assicura consulenza telefonando al 035.3594340 (da lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 e dalle 18). Per contattare il sindacato dei lavoratori atipici Nidil, telefonare al numero 035.3594183, mentre per i precari della scuola il numero è 035.3594140 (in questo caso i contratti vengono impugnati non per illegittimità, ma per il mancato riconoscimento delle carriere dei precari con più di tre anni di contratti di supplenza annuale).

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