Imu, non è ancora finita
Entro il 4/2 le dichiarazioni

Ebbene sì, con l'Imu non è ancora finita. Scade il 4 febbraio il termine per presentare la dichiarazione ministeriale Imu per gli immobili per i quali c'era obbligo di dichiarazione dal 1 gennaio al 4 novembre 2012. L'adem- pimento non coinvolge tutti.

Ebbene sì, con l'Imu non è ancora finita. Scade il 4 febbraio il termine per presentare la dichiarazione ministeriale Imu per gli immobili per i quali c'era obbligo di dichiarazione dal 1 gennaio al 4 novembre 2012.

Il termine dei novanta giorni per la presentazione, che decorrevano dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni, è stato più volte prorogato in attesa dell'approvazione del modello, che è avvenuta il 30 ottobre 2012. Tutte le variazioni successive intervenute dal 5 novembre scorso dovranno essere presentate considerando il termine dei novanta giorni.

Non devono essere dichiarati gli immobili già denunciati ai fini Ici. Fanno eccezione, non essendo stato limitato il numero delle pertinenze ai fini Ici, le unità immobiliari utilizzate come pertinenza, se in numero maggiore di una, per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7. Deve essere dichiarata l'unità pertinenziale che gode dell'aliquota dell'abitazione principale.

Vanno dichiarati anche i nuovi alloggi adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, sempre solo nel numero di una per ogni categoria catastale, in quanto le informazioni provenienti dalla banca dati anagrafica non individuano il corrispondente immobile nella banca dati catastale.

Sempre al 4 febbraio 2013 è stato differito anche il termine per la presentazione della modulistica comunale Imu 2012 relativa a casistiche specifiche come l'affitto di alloggi abitativi e relative pertinenze secondo i patti concordati o a canone libero, l'occupazione di alloggi e relative pertinenze da parte di parenti fino al terzo grado o affini fino al secondo grado, l'utilizzo diretto da parte del proprietario di fabbricati di categoria A/10, C/1, C/3, C/4 e del Gruppo D, esclusi i fabbricati strumentali all'attività agricola, e i fabbricati inagibili.

Dunque l'adempimento non coinvolge tutti quelli che hanno pagato l'imposta. Vanno dichiarate infatti solo le eventuali variazioni che riguardano gli immobili o quelle situazioni di cui il Comune non è a conoscenza.

La dichiarazione va presentata al Comune in cui si trova l'immobile (quindi in caso di immobili in Comuni diversi ci vogliono dichiarazioni diverse) tramite l'apposito modello da consegnare direttamente o inviare con raccomandata (senza avviso di ricevimento) o posta elettronica certificata (vale il giorno di spedizione).

Obbligo
Immobili che beneficiano di aliquote Imu agevolate, tra cui:
• fabbricati inagibili, inabitabili o di interesse storico-artistico,
• immobili di proprietà di imprese che sono beni strumentali all'attività;
• immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita;
• terreni agricoli, anche non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti.

Immobili di cui al Comune mancano le informazioni, tra cui:
• immobili concessi in leasing o in dati concessione su aree demaniali;
• acquisto di aree fabbricabili o trasformazione di terreno agricolo in fabbricabile;
• immobili che hanno acquisito il diritto di esenzione Imu.

Esonero
• Abitazione principale: non vanno dichiarate le variazioni per la prima casa (salvo il caso in cui i coniugi abbiano residenze diverse).
• Immobili in affitto (anche se godono di un'aliquota agevolata) se il contratto è registrato dopo il 30 giugno 2010.
• Immobili ricevuti in eredità (perché il comune riceve già le denunce di successione)
• Immobili ristrutturati anche se i lavori hanno comportato la variazione della rendita.
• Immobili di proprietà di anziani ricoverati in case di cura o istituti di lungodegenza

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