Fusione Ubi-Centrobanca
Definito il periodo di recesso

È stato definito il periodo di esercizio del diritto di recesso e del diritto di vendita relativi alla fusione per incorporazione di Centrobanca in Ubi Banca. In un comunicato si precisa che il termine decorre a far data dall'8 aprile 2013.

È stato definito il periodo di esercizio del diritto di recesso e del diritto di vendita relativi alla fusione per incorporazione di Centrobanca in Ubi Banca. In un comunicato si precisa che «con riferimento alla procedura di fusione di Centrobanca S.p.A. (“Centrobanca”) in UBI Banca (“UBI”)... in linea con quanto previsto dal relativo progetto civilistico, il Consiglio di Sorveglianza di UBI e l'Assemblea dei Soci di Centrobanca hanno proceduto ad assumere la decisione in ordine alla fusione di cui all'articolo 2502 del Codice Civile, approvando il citato progetto civilistico di fusione rispettivamente in data 27 marzo 2013 e 5 aprile 2013.

Le iscrizioni delle delibere di fusione nei competenti registri delle imprese - il registro di Bergamo per quanto concerne la delibera di UBI ed il registro di Milano per quanto concerne Centrobanca - sono avvenute rispettivamente in data 28 marzo 2013 ed in data 8 aprile 2013.

Pertanto, da quest'ultima data decorre il termine di 15 giorni per l'esercizio del diritto di recesso e del diritto di vendita, come previsto dal progetto civilistico di fusione; ferma restando la possibilità di esercitare, a scelta, uno solo dei due diritti, il termine ultimo per tale esercizio scade quindi il 23 aprile 2013.

Le modalità di esercizio di ciascun diritto sono riportate nel progetto civilistico di fusione, i prezzi di esercizio - Euro 1,219 per il diritto di recesso e Euro 1,319 per il diritto di vendita - sono stati comunicati in data 6 marzo 2013 mediante due avvisi pubblicati sul sito internet di Centrobanca (www.centrobanca.it) e su quello di UBI (www.ubibanca.it)».

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