Mutui variabili: ecco le indicazioni
per applicare il «tetto» del 4%

Nel rimarcare che nonostante il legislatore continui ad emanare provvedimenti e Bankitalia dia le disposizioni in merito - puntualmente disattese dalle Banche o applicate con notevoli ritardi - l'Adiconsum Bergamo fa sapere che sonmo state emante le indicazioni alla banche relative all'applicazione del tetto del 4% sui tassi variabili o misti e quelle relative alla trasparenza.

Queste sono le novità.

Tetto del 4% sui tassi variabili dei mutui: informatevi con la banca Con due mesi di ritardo rispetto al previsto - scrive l'Adiconsum -, l’Agenzia delle Entrate con provvedimento n.32583/09 ha emanato le indicazioni che le banche devono seguire per applicare – per il solo 2009 - il tetto del 4% sui tassi variabili o misti, agevolazione introdotta dal Decreto anticrisi (DL 185/29 Nov. 08).

Il calcolo della rata deve avvenire tenendo conto dell’applicazione del tasso massimo del 4% senza spread, spese o altra maggiorazione tenendo conto del tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del mutuo variabile. Naturalmente in detta agevolazione possono entrate a far parte anche i mutui rinegoziati con la Legge Tremonti n.93/08 e i mutui cartolarizzati.

Tuttavia tale formula, a parere dell'Adiconsum, accontenterà ben pochi mutuatari in quanto con la riduzione dei tassi variabili molte posizioni sono già ben al di sotto di tale soglia. La differenza degli importi calcolata tra la nuova rata scontata e quella che sarebbe stata senza lo sconto è a carico dello Stato. Verrà anticipata dalla Banca la quale a titolo di credito d’imposta riceverà il rimborso nel suo 770.

La riduzione decorre dalla prima rata di gennaio e per il pregresso la Banca riconoscerà ai clienti la differenza pagata sulle rate. Le Banche individueranno il cliente beneficiario dello sconto, e comunicheranno all’agenzia delle entrate il nominativo nell’anagrafe tributaria, dove sarà possibile verificare i requisiti per l’ammissibilità allo sconto. Una cosa molto importante è quella di contattare comunque la propria Banca, poichè in caso di omessa indicazione nel detto elenco dei dati del beneficiario, quest’ultimo può comunque avvalersi dello sconto rivolgendosi alla propria Banca e presentando un’apposita autocertificazione, che verrà esibita su richiesta dell’Organo di Controllo per eventuali verifiche.

Il secondo provvedimento riguarda le direttive di Bankitalia, emanate in seguito alla introduzione del mutuo a TV legato al tasso ufficiale BCE, che mirano a fornire ai consumatori trasparenza. Tutte le banche devono dal mese di marzo ‘09, obbligatoriamente, mettere a disposizione del cliente un’apposita documentazione in cui il cliente possa trovare chiarimenti su tutte le tipologia di mutui offerte dalla banca, con le relative differenze e rischi connessi . In questo modo il mutuatario potrà meglio identificare il prodotto di mutui che più si adatta alle proprie specifiche esigenze, in modo totalmente consapevole. In più dovrà riportare per ciascuna tipologia di mutuo: il tasso di interesse, il paramentro di riferimento (IRS-Euribor o tasso BCE) ed il suo valore al momento della proposta, lo spread, la durata minima e massima del mutuo, le modalità di ammortamento, la periodicità delle rate. Tale documentazione dovrà essere inviata anche a chi è già titolare di mutuo.

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