Figli a carico, quali detrazioni?
Rispondono gli esperti del Caf

La campagna del 730 è ormai agli sgoccioli, i Caf in tutta Italia sono stati presi d’assalto per la compilazione dei modelli. Uno dei principali motivi di interesse e approfondimento è rappresentato dalle detrazioni possibili per i figli a carico.

La campagna del 730 è ormai agli sgoccioli, i Caf in tutta Italia sono stati presi d’assalto per la compilazione dei modelli: sono molte le informazioni relative a ciò che può essere dichiarato o non dichiarato, anche ai fini delle possibili detrazioni.

Uno dei principali motivi di interesse e approfondimento è rappresentato dalle detrazioni possibili per i figli a carico, sul quale interviene la Direzione Tecnica del Caf Nazionale Del Lavoro, organismo con sede ad Ancona ma operante su tutto il territorio nazionale. Ecco le loro precisazioni.

Quali familiari possono essere considerati “a carico”?

Possono essere considerati a carico anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

- i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito.

A quale genitore spetta il figlio a carico?

Quando l’onere è sostenuto per i figli la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento. Quando il documento è intestato ai figli fiscalmente a carico la detrazione deve essere suddivisa tra i genitori in relazione al loro effettivo sostenimento. In questo caso sul documento di spesa dovranno essere indicate le percentuali di spettanza della detrazione, ove diversa dal 50%.

Se un genitore fruisce al 100 per cento della detrazione per figlio a carico, l’altro genitore non può fruirne.

La detrazione spetta per intero a uno solo dei genitori quando l’altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti altri casi:

- figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato

- figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.

Si ha, invece, diritto per il primo figlio alla detrazione prevista per il coniuge a carico quando l’altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio oppure per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente se non si è risposato o se risposato si è legalmente ed effettivamente separato.

Importo delle detrazioni

È stato elevato l’importo delle detrazioni d’imposta previste per i figli a carico (che vengono calcolate in relazione al reddito del contribuente): da 800 a 950 euro per ciascun figlio a carico di età pari o superiore a tre anni e da 900 a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Inoltre, è elevato da 220 a 400 euro l’importo aggiuntivo della detrazione per ogni figlio con disabilità.

Quali sono le spese sostenute per i figli per cui è prevista una detrazione di imposta?

Le spese per attività sportive praticate dai ragazzi. Sono detraibili tutte le spese effettuate per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. L’importo da considerare non può essere superiore per ciascun ragazzo a 210,00 euro, anche nel caso in cui la detrazione sia ripartita tra gli aventi diritto (i genitori).

Le spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici o privati L’importo soggetto a detrazione non può superare i 632 euro annui per ogni figlio, detrazione che va divisa tra i genitori sulla base dell’onere da ciascuno sostenuto. Se il documento di spesa è intestato al bambino, o a uno solo dei coniugi, è comunque possibile annotare sullo stesso la percentuale di ripartizione.

Le spese sostenute dagli studenti universitari “fuori sede”

Sono detraibili le spese per gli studenti iscritti a un corso di laurea di un’università situata in un Comune diverso da quello di residenza per canoni di locazione derivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo (legge 9 dicembre 1998, n. 431), o per canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.

Per fruire della detrazione l’università deve essere ubicata in un Comune distante almeno 100 chilometri dal Comune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa oppure nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo con i quali sia possibile lo scambio di informazioni. La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico. L’importo indicato nel rigo corrispondente non può essere superiore a 2.633 euro.

Borsa di studio

Si intende la borsa di studio assegnata dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, a sostegno delle famiglie in condizioni svantaggiate, per spese d’istruzione sostenute e documentate.

La detrazione spetta a favore del genitore, per i figli minorenni, ovvero a favore dello stesso studente, se maggiorenne, che al momento della richiesta della borsa di studio ha optato per la detrazione fiscale, anziché per la corresponsione diretta della somma, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n. 106, del 14 febbraio 2001.

Il Caf Nazionale Del Lavoro è disponibile a fornire tutti i chiarimenti in merito a agli argomenti pertinenti la compilazione del 730, oltre a fornire lo stesso servizio di assistenza fiscale. Per tutte le informazioni, www.cndl.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA