Meno concordati, più fallimenti
Nel 2013 sono stati il 16% in più

Nei primi mesi del 2014 si contano già 45 imprese destinate a chiudere i battenti. Un dato destinato ad aumentare, mentre subisce un calo lo strumento del concordato preventivo. Sull’inversione di tendenza si discuterà in un convegno a Bergamo il 19 marzo .

Fare chiarezza sul concordato preventivo, riflettere sui corretti criteri di interpretazione delle norme e sugli orientamenti che la materia fallimentare ha acquisito negli anni. Saranno questi i temi dell’incontro organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo mercoledì 19 marzo, dalle 14.30 alle 19, presso la Sala Oggioni del Centro Congressi Giovanni XXIII.

In due distinte tavole rotonde, commercialisti e avvocati faranno il punto sulle principali modifiche apportate al concordato preventivo dai decreti Sviluppo e Del Fare, soffermandosi specificatamente sulla cosiddetta procedura “con riserva”, specie se “in continuità”.

Introdotta nel 2012, la procedura consente all’imprenditore in difficoltà di presentare al Tribunale una domanda di concordato, a partire dalla quale decorrerà un lasso di tempo (di solito tra i 60 e 180 giorni) che l’imprenditore dovrà impiegare per lavorare a un piano di ristrutturazione da sottoporre ai creditori. Il concordato preventivo assicura in tal modo al soggetto in difficoltà la possibilità di essere messo al riparo da azioni esecutive e cautelari fin dal deposito della richiamata domanda per la concessione dei termini, entro i quali formulare una proposta al ceto creditorio

Lo strumento, pur rientrando nelle volontà del legislatore quella di creare istituti che favorissero la continuità aziendale in caso di crisi (dalla temporanea difficoltà, al declino, fino alla vera e propria insolvenza), è stato spesso soggetto a utilizzi scorretti. Molti i casi di abusi messi in atto per ottenere effetti meramente dilatori in situazioni di conclamata insolvenza, con un ulteriore aggravio di costi prededucibili a danno dei creditori concorsuali.

Per porre fine a questa tendenza il legislatore ha disposto alcune importanti modifiche. Prima tra tutte, la novità apportata dal Decreto del Fare del 2013 che riconosce al Tribunale la possibilità di nominare il Commissario Giudiziale fin dalla fase interinale, così da favorire un controllo più serrato sull’esistenza di presupposti concreti alla domanda. Precedentemente, infatti, il commissario entrava in scena solo una volta che l’impresa debitrice veniva ammessa al concordato. Inoltre, in molti i casi di richiesta di concordato in bianco, diversi Tribunali (tra i quali quello di Bergamo) richiedono il versamento di una somma a titolo cauzionale, il cui importo varia a seconda della dimensione della crisi. L’ulteriore e recentissimo intervento sui crediti prededucibili, previsto dal Decreto “Destinazione Italia”, si inserisce proprio in questa direzione, ribadendo l’intento di arginare possibili usi surrettizi di questo strumento concorsuale.

“Le questioni aperte in materia concorsuale sono ancora molte ed i continui correttivi apportati alla Legge fallimentare non agevolano certamente gli operatori. E’ auspicabile pertanto avere una normativa chiara di riferimento ed essere ben coscienti di quali siano i limiti e gli eventuali spazi di miglioramento degli strumenti utilizzati” – spiega Angelo Galizzi, dottore commercialista di Bergamo che coordinerà l’incontro.

Solo a Bergamo, i fallimenti dichiarati nel 2013 sono stati 333, ben il 16% in più rispetto ai 285 dell’anno precedente e nei primi mesi del 2014 già si contano almeno 45 imprese destinate a chiudere i battenti. Un dato destinato inevitabilmente ad aumentare, mentre a subire un brusco calo, considerati i recenti correttivi alla norma, sarà proprio lo strumento del concordato preventivo. Si è passati dalle 125 domande del 2013 alle 13 presentate da gennaio ad oggi rispetto alle 25 dello stesso periodo del 2013 e l’intenzione è quella di chiudere l’anno con sole 50/70 richieste. Un’inversione di tendenza che dimostra il forte impatto dei correttivi adottati dal legislatore.

“Le più recenti modifiche alla normativa fallimentare disincentiveranno il ricorso al concordato in bianco, specie in continuità, in carenza di presupposti seri e concreti: ove l’imprenditore in crisi non fosse in grado di predisporre preliminarmente una bozza avanzata di piano, che induca gli interlocutori a sostenere il percorso di ristrutturazione, rafforzando i presupposti per la futura ammissione alla Procedura, difficilmente tale procedura avrà possibilità di successo – conclude Mauro Vitiello, Presidente Sezione Fallimentare del Tribunale di Bergamo.

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Eco di Bergamo Il programma del convegno