Rc auto, con la «scatola nera»
risparmi sino al sette per cento

Le compagnie di assicurazione hanno la facoltà di proporre l’installazione della scatola nera all’assicurato, in sede di stipula del contratto e, se acconsente, il cliente fruisce di uno sconto di almeno il 7%. È

Le compagnie di assicurazione hanno la facoltà di proporre l’installazione della scatola nera all’assicurato, in sede di stipula del contratto e, se acconsente, il cliente fruisce di uno sconto di almeno il 7%. È quanto prevede il decreto, nella parte sull’Rc Auto, varato oggi dal Cdm. Si prevede anche, dice la nota, la possibilità per l’impresa di risarcire in forma specifica (cioè riparando il danno) con società di riparazione convenzionate, con una riduzione del premio “almeno pari al 5%”.

Il decreto, informa la nota di Palazzo Chigi, introduce novità sul risarcimento del danno in forma specifica: l’impresa ogni anno stabilisce se avvalersi della facoltà di risarcire in forma specifica i danni nei confronti dei propri assicurati e dei terzi. In questo caso si avvale di società di riparazione convenzionate; l’assicurato può comunque chiedere che la riparazione sia effettuata da un autoriparatore di propria fiducia il quale, previa presentazione di fattura, riceverà direttamente dall’assicurazione la somma dovuta.

La compagnia che intende avvalersi di tale facoltà deve comunicarlo all’Ivass entro il 20 dicembre di ogni anno (per il 2014 entro il 30 gennaio). Se intende invece risarcire il danno per equivalente, deve darne informativa all’assicurato all’atto della stipulazione del contratto. Il risarcimento in forma specifica dà diritto alla riduzione del premio in misura almeno pari al 5 per cento. In alcune aree ove le frodi assicurative sono più frequenti, aree individuate dal Ministro dello Sviluppo economico sulla base di tre criteri fissati dal decreto (numero sinistri denunciati, ammontare dei rimborsi, numero frodi accertati da autorità giudiziaria), la riduzione non è inferiore al 10 per cento.

È poi prevista la non cedibilità del diritto al risarcimento del danno: tale divieto scaturisce dall’esigenza di impedire accordi “fraudolenti” tra cedente (danneggiato) e cessionario (es. carrozziere) e consistenti nella cessione (es: al carrozziere) di un credito (il diritto al risarcimento del danno) la cui entità aumenta “artificiosamente” in sede di fatturazione dei lavori. Con tale intervento normativo il credito sarà cedibile solo con l’assenso della compagnia. Se la compagnia non acconsente alla cessione, però, l’assicurato ha diritto alla riduzione del premio in misura non inferiore al 4 per cento.

Ma anche la riduzione del premio nei casi in cui l’assicurato accetti la clausola contrattuale - che le assicurazioni devono obbligatoriamente proporre - in virtù della quale le prestazioni di servizi medico-sanitari a seguito del sinistro devono essere effettuate da professionisti retribuiti direttamente dalle imprese ed elencati sul sito di queste ultime. In tal caso, la riduzione del premio non può essere di misura inferiore al 7 per cento. Per tutti i casi previsti e per ognuno di essi, le imprese che non applicano la riduzione del premio incorrono in una sanzione pecuniaria, applicata dall’Ivass, che varia da un minimo di 5.000 a un massimo di 40.000 euro; inoltre, all’assicurato spetterà di diritto la riduzione del premio. Il pacchetto di norme prevede poi obblighi d’informazione e trasparenza sull’entità della riduzione effettuata del premio e l’obbligo di comunicare al contraente l’intenzione di non avvalersi delle facoltà previste dalla legge (installazione della scatola nera, risarcimenti in forma specifica, divieto di cessione del diritto al risarcimento): ciò perché sia data la possibilità all’assicurato di rivolgersi ad altra compagnia se è sua intenzione stipulare un contratto che prevede l’inserimento della clausola contrattuale.

Tale obbligo è profondamente innovativo in termini di trasparenza e di agevolazione della mobilità tra assicurazioni. Per quanto riguarda la lotta alle frodi a danno delle assicurazioni, per rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti, assumono particolare rilevanza le disposizioni introdotte in materia testimoniale in caso di sinistri. Viene sancito il principio in base al quale, fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute nel luogo dell’incidente, l’identificazione dei testimoni deve risultare dalla denuncia di sinistro o dalla richiesta di risarcimento dei danni.

L’identificazione avvenuta in un momento successivo comporta l’inammissibilità della prova testimoniale addotta. Inoltre in corso di giudizio, il giudice, ove riscontri la presenza di testimoni che negli ultimi tre anni siano stati testimoni in almeno tre cause nel settore di infortunistica stradale, trasmette l’informativa alla Procura della Repubblica competente. Ciò per consentire ulteriori accertamenti e, in particolare, per verificare l’attendibilità del testimone e per assumere eventuali misure coercitive. Sono previsti poteri di controllo e monitoraggio dell’Ivass sull’osservanza di tutte le prescrizioni, su cui l’Istituto relazionerà in Parlamento.

Le disposizioni approvate dal Governo introducono poi un termine di decadenza per le proposte di risarcimento. Vengono inoltre previsti termini più lunghi nell’ambito del procedimento di risarcimento; in particolare, è innalzata da 5 a 10 giorni la disponibilità dell’impresa di assicurazione ad ispezionare le cose danneggiate oggetto di richiesta di risarcimento. Infine la particolare procedura (sospensione dei termini per concludere il procedimento, presentazione di querela contro il danneggiato) prevista nel caso siano stati accertati l’esistenza di significativi parametri per temere fenomeni fraudolenti è estesa anche in presenza di altri indicatori di frode, quali ad esempio le indicazioni emerse dai dispositivi elettronici installati negli autoveicoli (scatola nera).

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