Servizi e attività di investimento
Da Gaffuri un volume per Giuffrè

A distanza di oltre due anni dall'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della Direttiva MiFID che hanno modificato sensibilmente la disciplina del settore finanziario, il bergamasco Luigi Gaffuri - professore a contratto di Diritto degli intermediari finanziari avanzato all'Università di Bergamo e consulente nel settore - ha scritto uno specifico volume per la casa editrice Giuffrè dal titolo «I servizi e le attività di investimento».

Il libro tratta in modo organico i servizi di investimento - vale a dire le attività prestate dagli intermediari abilitati (banche, SIM, SGR) che consentono agli investitori di impiegare, sotto varie forme, i propri risparmi in attività finanziarie - coordinando in un contesto unitario le vecchia e la nuova normativa. Il servizio più elementare prevede che l'intermediario si limiti a ricevere gli ordini di compravendita della clientela e trasmetterli ai soggetti autorizzati alla loro esecuzione; con il servizio più complesso (la gestione di portafogli) il soggetto abilitato decide discrezionalmente gli investimenti per conto e nell'interesse del cliente.

Le disposizioni normative e regolamentari che disciplinano la prestazione dei servizi e delle attività investimento vengono esaminate in modo accurato e completo con particolare attenzione agli aspetti operativi e alle relative implicazioni giuridiche, con puntuale richiamo delle comunicazioni interpretative delle autorità di vigilanza e del CESR (i cosiddetti interventi di terzo livello). Dopo aver spiegato i contenuti e i caratteri distintivi dei singoli servizi di investimento, l'autore analizza le regole di condotta che devono essere osservate dagli intermediari con particolare riferimento agli aspetti relativi all'informativa ai clienti, alla verifica dell'adeguatezza e dell'appropriatezza delle operazioni, agli incentivi (inducements), alla best execution, all'offerta fuori sede e alle tecniche di comunicazione a distanza, al collocamento dei prodotti finanziari assicurativi e bancari, alla distribuzione dei prodotti illiquidi, ai conflitti di interessi e alla governance degli intermediari.

Nell'ultimo capitolo sono commentate le recenti disposizioni regolamentari introdotte dal Regolamento Consob 12 gennaio 2010 n. 17130 relative ai consulenti finanziari (persone fisiche e società) i quali potranno svolgere il servizio di consulenza in materia di investimenti in forma semplificata previa iscrizione in apposito albo (di prossima istituzione), previa verifica di requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza. La nuova disciplina sui servizi di investimento presenta tuttavia alcune lacune e dubbi interpretativi non ancora risolti. Si è riscontrato che la rigidità del meccanismo previsto dalle nuove regole relative alla valutazione dell'adeguatezza degli investimenti può in determinate situazioni precludere agli investitori dotati di minori conoscenze ed esperienze nel settore finanziario l'accesso ai servizi più qualificati (la consulenza e la gestione di portafogli), che dovrebbero invece consentire ai risparmiatori meno competenti di amministrare i propri patrimoni mobiliari avvalendosi della professionalità degli intermediari; emblematico è il caso di un investitore dotato di una buona propensione al rischio e un patrimonio consistente che intenda effettuare investimenti finalizzati alla rivalutabilità del capitale, ma che dichiari una scarsa conoscenza ed esperienza nel settore finanziario.

In tema di disclosure non è chiaro se le informazioni sugli strumenti finanziari che devono essere fornite ai clienti “in tempo utile prima della prestazione dei servizi” debbano essere rappresentate per gruppi omogenei di strumenti finanziari aventi le medesime caratteristiche e, quindi, suscettibili di informativa aggregata (come chiarito dalla Consob nel commento all'art. 31 del Regolamento Intermediari), ovvero sia necessaria (anche) un'informazione sullo specifico prodotto oggetto dell'intermediazione finanziaria o delle raccomandazioni di investimento, come espressamente previsto dall'autorità di vigilanza rispettivamente nel caso di distribuzione di prodotti illiquidi e, in base alla bozza regolamentare, nello svolgimento dell'attività da parte dei consulenti finanziari. Del resto non sembra facile conciliare la tempistica, che richiede (e consente) di informare il cliente prima della prestazione dei servizi, con specifici elementi informativi obbligatori che l'intermediario viene a conoscere, e può quindi trasferire all'investitore soltanto nel momento che procede l'effettuazione dell'operazione o la raccomandazione.

E ancora. La disciplina degli inducements, alquanto complessa e di non facile applicazione, non sembra possa apportare particolari benefici agli investitori che già potrebbero essere adeguatamente tutelati da una corretta applicazione della normativa sul conflitto di interessi. Le forti limitazioni in materia di incentivi hanno sino ad ora contribuito a modificare la struttura dei ricavi degli intermediari, ma non a ridurre i costi sostenuti dagli investitori, penalizzando alcuni servizi (quali il collocamento) e gli operatori di più modeste dimensioni. Gli interventi interpretativi proposti dalle autorità di vigilanza, necessari per colmare alcune lacune, se non possibili contraddizioni, rese evidenti in una disciplina profondamente innovativa come quella del nuovo corpus della MiFID, proprio nella fase della sua concreta attuazione, si sono rivelati sini ad ora insufficienti.

Luigi Gaffuri è professore a contratto di Diritto degli intermediari finanziari avanzato presso l'Università degli studi di Bergamo e presta attività di consulenza nel settore dell'intermediazione finanziaria, ricoprendo anche incarichi di responsabile della funzione di compliance. Svolge attività di CTU e di consulente tecnico di parte nell'ambito delle cause promosse dagli investitori. E' autore di diverse pubblicazioni in materia di diritto degli intermediari finanziari e di diritto fallimentare.

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