Cambio gestore telefonia con penali?
È una bufala, il ministero fa chiarezza

Nei giorni scorsi sul web è rimbalzata un’indiscrezione secondo la quale nel Ddl concorrenza sarebbero state introdotte penali fino a 100 euro per chi cambia gestore telefonico. Una nota del ministero dello Sviluppo economico spiega che non è così, restano le penali previste quando si aderisce a specifiche promozioni.

«Il disegno di legge sulla concorrenza approvato venerdì scorso dal Consiglio dei ministri su proposta del ministro dello Sviluppo economico, Federica Guidi, non prevede in alcun modo la reintroduzione di penali per chi recede dai contratti di abbonamento a telefoni fissi e mobili, internet o a pay-tv», spiegano dal ministero. «La norma inserita nel Ddl non cambia infatti le disposizioni generali in materia di recesso anticipato dai contratti di telefonia, internet e tv (già regolati dal DL 7/2007) ma disciplina i costi di uscita dalle sole promozioni relativi ai medesimi servizi (come per esempio l’uso di uno smartphone o le partite di calcio gratuite)», aggiunge il comunicato.

In primo luogo, precisa la nota, il Ddl «fissa un tetto di 24 mesi alla durata delle promozioni stesse. Secondariamente stabilisce che le eventuali penali - già esistenti nelle promozioni - devono rispettare una serie di stringenti requisiti di trasparenza sia verso il cliente, sia verso il regolatore. In particolare, l’operatore dovrà fornire al consumatore informazione esaustiva in merito all’esistenza e all’entità di costi d’uscita. Dovrà inoltre spiegarne analiticamente al Garante delle comunicazioni, sulla base dei costi effettivamente sostenuti, la giustificazione. In terzo luogo, la norma impone che i costi d’uscita siano proporzionali al valore del contratto e alla durata residua della promozione.

In sostanza - spiega il ministero - l’effetto delle norme introdotte a favore dei consumatori è quello di chiarire un aspetto precedentemente non definito, allo scopo di ridurre e comunque rendere più trasparenti i costi complessivi di uscita dalle promozioni promuovendo la mobilità del cliente. Cio’ che era vietato fino a oggi continuerà a esserlo anche dopo l’entrata in vigore della nuova legge sulla concorrenza, e anzi le pratiche commerciali già in atto saranno soggette a vincoli più stringenti a tutela del consumatore», conclude la nota.

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