Al via lo «Shengen
della salute»

Entrerà in vigore il 5 aprile la «Schengen della Salute», esattamente 15 giorni dopo la pubblicazione su Gazzetta ufficiale avvenuta lo scorso 21 marzo.

Entrerà in vigore il 5 aprile la «Schengen della Salute», esattamente 15 giorni dopo la pubblicazione su Gazzetta ufficiale avvenuta lo scorso 21 marzo.

Nonostante le premesse di ampio espiro il decreto sulle Cure transfrontaliere, che prevede «l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria» all’interno dell’Unione Europea, non sarà però una grande rivoluzione per gli italiani.

«Un sistema molto burocratico, per ricchi, che crea disuguaglianze tra disabili, acuisce difformità regionali e riguarderà, tutto sommato, pochissime prestazioni», per Tonino Aceti, coordinatore nazionale del Tribunale per i diritti del malato-Cittadinanzattiva. In base al Decreto legislativo n.38 del 4 marzo 2014, che attua la direttiva 2011/24, saranno rimborsabili, e solo a posteriori, le prestazioni previste nei Livelli essenziali di assistenza, ad esclusioni di trapianti e cure per le cronicità. I prezzi dei rimborsi saranno però diversi da regione a regione poiché «rimborsati in misura corrispondente alle tariffe regionali vigenti».

Spostamenti e alloggio saranno a carico di quello che, secondo una terminologia non certo italiana viene definito ’assicuratò e non ’assistitò. Le regioni e le province autonome, però, avranno «facoltà di rimborsare eventuali altri costi», come le spese di viaggio, alloggio e i costi supplementari “eventualmente sostenuti a causa da una persona disabile». «Così - spiega Aceti - si discriminano i disabili. Perché per usufruire degli stessi diritti degli altri, hanno bisogno di assistenza e supporto, che implicano maggiori costi. Quindi i “rimborsi per spese ulteriori” non dovrebbero essere una facoltà, ma un obbligo».

Resta poi complicato l’iter burocratico. Si presenta domanda e, entro 10 giorni, si sa se la prestazione è sottoposto ad autorizzazione preventiva meno. In caso affermativo, bisognerà presentare ulteriore domanda, corredata di certificazione, su apposito modulo Asl. Entro 30 giorni, sarà reso noto se l’autorizzazione verrà concessa o meno. Le prestazioni sottoposte ad autorizzazione preventiva dell’Asl verranno definite entro due mesi, tuttavia, è presumibile riguarderanno la maggioranza dei casi: ad esempio sarà necessaria «quando si preveda il ricovero del paziente per almeno una notte» o «si richiede l’utilizzo di un’infrastruttura sanitaria o di apparecchiature mediche altamente specializzate e costose».

In qualsiasi caso, le spese, a differenza di quanto accade secondo normativa vigente, vanno anticipate: entro 60 giorni dall’erogazione all’estero si presenta apposita domanda di rimborso alla Asl di appartenenza, allegando certificazione medica e fattura. Entro 60 giorni arriverà il rimborso. «Rimane un’assistenza solo per chi se li può permettere. Chi può anticipare i soldi per un ricovero o un intervento?», domanda Aceti. «Il decreto approvato - conclude - formalmente rispetta la direttiva ma non ha colto a pieno l’opportunità che metteva a disposizione dal punto di vista dei diritti dei pazienti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA