In vacanza con Fido per l’Europa
Ecco come comportarsi

Quando si viaggia all’interno dell’Unione Europea con i propri animali d’affezione, siano essi cani, gatti o furetti, è importante prendere visione della normativa sanitaria comunitaria che disciplina sia il trasporto di animali tra i Paesi membri sia i loro ingresso da Paesi terzi.

In generale negli spostamenti all’interno dei Paesi della Ue, questi animali devono essere accompagnati dal proprietario o da persona che se ne assume la responsabilità per conto del proprietario. Per viaggiare con il nostro fido pertanto risultano sono necessari: l’identificazione dell’animale tramite un tatuaggio (se apposto prima del 03 luglio 2011), tramite un sistema elettronico di identificazione (microchip o trasponditore) e il possesso di uno specifico Passaporto individuale - documento di identificazione dell’animale da compagnia come previsto dall’allegato III del Regolamento (UE) 577/2013. Il passaporto comunitario è un libretto blu che vale per tutta la vita dell’animale e contiene i suoi dati, i timbri delle sue vaccinazioni e tutte le informazioni sul suo proprietario, documento che viene rilasciato sul territorio bergamasco direttamente dal Dipartimento veterinario dell’Agenzia di tutela della salute di Bergamo.

Per poter ottenere il passaporto europeo ci si deve presentare personalmente o tramite persona di fiducia munita di delega, con un documento d’identità valido, presso uno degli sportelli dell’Anagrafe canina presenti sul territorio. Il passaporto viene rilasciato generalmente nell’arco massimo di tre giorni lavorativi anche se per chi avesse particolari urgenze è possibile preannunciare e concordare telefonicamente la richiesta.

È importante sapere che per l’espatrio, è necessario essere in possesso anche del certificato veterinario di avvenuta vaccinazione antirabbica e del certificato veterinario comprovante la buona salute dell’animale ciò in quanto la vaccinazione per la rabbia è obbligatoria e deve essere effettuata conformemente a quanto disposto dal Regolamento (Ue) 576/2013 anche se ciascun Paese membro può autorizzare l’introduzione nel proprio territorio di cuccioli provenienti da altri Paesi membri di età inferiore alle 12 settimane e non vaccinati per la rabbia o che, seppur vaccinati e di età compresa tra le 12 e 16 settimane, non soddisfino ancora le condizioni di validità della vaccinazione. Pertanto è raccomandabile organizzarsi per tempo programmando anche tutte le eventuali vaccinazioni necessarie e verificando se sia vietato l’ingresso degli esemplari di particolari razze canine ritenute pericolose.

Ulteriori informazioni www. ats-bg.it o sul portale della Commissione Europea alla pagina Movement of Pets (Dogs, Cats and Ferrets) - Young Animals http://europa.eu/youreurope/.

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