L'AlbinoLeffe rischia 4/5 punti
Botta e risposta tra club e Lega Pro

Tranquillità? Parola vietata in casa AlbinoLeffe. Perché il positivo avvio di campionato (2 vittorie e un pareggio l'altra sera con la Cremonese) rischia di essere gambizzato, in quanto a risultati raccolti, da un pasticcio incredibile.

Tranquillità? Parola vietata in casa AlbinoLeffe. Perché il positivo avvio di campionato (2 vittorie e un pareggio l'altra sera con la Cremonese) rischia di essere gambizzato, in quanto a risultati raccolti, da un pasticcio incredibile.

«La Cremonese ha presentato reclamo» è bastato il diffondersi di questa notizia per far calare il gelo in casa AlbinoLeffe e non solo. Ebbene sì, il club grigiorosso ha avanzato ricorso in quanto l'AlbinoLeffe ha schierato nella sfida di venerdì il giocatore classe '93 Simone Pontiggia, che tuttavia non poteva essere in campo perché squalificato: il trequartista è entrato al quarto d'ora della ripresa, giocando quindi l'ultima mezz'ora.

Anche nelle prime due giornate di campionato, Pontiggia aveva disputato gli ultimi trenta minuti. Ma non avrebbe potuto: né col Savona, né col Sudtirol e neppure con la Cremonese. Il giocatore doveva infatti scontare sei giornate di squalifica rimediati nella gara del campionato Berretti, AlbinoLeffe-Carpi, nell'ultima gara playoff dei blucelesti della scorsa stagione (comunicato n° 184 del 30 maggio 2013 della Lega Pro).

Dunque un residuo di squalifica pieno, totalmente da scontare. Tradotto? I seriani rischiano seriamente di perdere a tavolino sia la gara pareggiata con la Cremonese, sia i tre punti guadagnati col Sudtirol (3-1) se la società altoatesina avanzerà ricorso nel termine di sette giorni che scadono lunedì 16 settembre.

Scampato pericolo, vista la decorrenza dei termini, solo per il 3-2 conquistato a Savona al debutto: per quella partita, i seriani rischiano un punto di penalità o più probabilmente una forte ammenda. Una vicenda assurda.

La società AlbinoLeffe, sabato 14 settembre, ha emesso un comunicato sul proprio sito ufficiale in cui afferma che «dopo aver chiesto chiarimenti alla segreteria della Lega Pro ha interpretato tale norma nel senso di poter rendere disponibile il giocatore per l'utilizzo nella Prima squadra».

La norma in questione è l'articolo 22 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva della Figc: l'articolo regolamenta l'esecutività delle sanzioni, soprattutto in casi particolari come il passaggio ad un'altra società o ad altra categoria. La vicenda sull'intepretazione normativa è oramai «vecchia»: si tenga conto che il famoso «caso Catania» dell'estate 2003 (quella dei mille ricorsi ai vari Tar e verdetti decisi a tavolino), scoppiò da un fatto non identico ma simile.

Negli scorsi anni gli organi di Giustizia Sportiva, nei vari gradi, hanno spesso dibattuto sulla questione, ma giungendo negli ultimi anni a un orientamento uniforme. Si veda anche la molteplice casistica su casi identici in sentenze del Comitato Lombardo, a inizio della scorsa stagione. Pontiggia, in quanto classe '93 ossia annata divenuta «fuoriquota» per il campionato Berretti, avrebbe dovuto scontare la squalifica con la prima squadra. Un assurdo pasticcio, che ora rischia di pesare tantissimo sulla classifica dell'AlbinoLeffe.

Anche perché domenica 15 la Lega Pro, dopo aver letto il comunicato dell'AlbinoLeffe, ha tenuto a fare alcune puntualizzazioni con un suo comunicato. Eccolo: «In primo luogo le società debbono attenersi ed essere a conoscenza delle disposizioni normative vigenti in ordine allo schieramento dei propri tesserati; inoltre nessun chiarimento od interpretazione è stata mai fornita, neppure per le vie brevi, dalla Segreteria della Lega Pro in ordine alla possibilità di schierare il calciatore Pontiggia».

«Al riguardo occorre ribadire che la Lega Pro è sempre a disposizione delle società affiliate per qualsiasi esigenza, ma ogni eventuale supporto deve essere richiesto esclusivamente a soggetti abilitati quali il direttore generale Francesco Ghirelli, il segretario Sergio Capograssi o all'Ufficio legale nella persona dell'avvocato Francesco Bonanni. In ordine al caso in specie, infine, l'art.22 comma 6 del Codice di Giustizia sportiva disciplina in modo esaustivo le modalità di esecuzione delle sanzioni, ma ovviamente, ogni decisione è rimessa alla valutazione del Giudice sportivo».

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