Atalanta riammessa parte civile
al processo «Calciopoli» di Napoli

Anche l'Atalanta è stata riammessa dalla Cassazione nel processo «Calciopoli» in corso a Napoli. Con l'Atalanta, la Cassazione ha riammesso tutte le parti civili che il tribunale napoletano aveva d'ufficio escluso dal procedimento penale.

Anche l'Atalanta è stata riammessa dalla Cassazione nel processo «Calciopoli» in corso a Napoli. Con l'Atalanta, la Cassazione ha riammesso tutte le parti civili che il tribunale napoletano aveva d'ufficio escluso dal procedimento penale che vede, tra gli imputati di associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva, Luciano Moggi.

La Suprema Corte - con la sentenza 39321 - ha riammesso, come parti civili: il ministero dell'Economia, quello per le Politiche Giovanili, la Rai, la Federazione italiana gioco calcio (Figc), il Brescia Calcio, l'Atalanta, il Bologna, la Salernitana.

La Cassazione ha definito «arbitraria» l'ordinanza con la quale il tribunale di Napoli, lo scorso 24 marzo, aveva escluso dal dibattimento tutte le parti civili sostenendo che, per consentire un più celere sviluppo del procedimento, era meglio se presentavano le istanze per il risarcimento dei danni al tribunale civile.

Ma la Cassazione ha bocciato questa scelta definendola come «indiscriminata» e «abnorme» in quanto nessuna norma consente di escludere dal processo le parti civili «per ragioni di speditezza» nè alcuna norma consente di stabilire «in base a ragioni pratiche di economia processuale, se il danneggiato possa esercitare la sua azione civile nel processo penale o in sede civile».

Inoltre, la Cassazione rileva che non vi è alcun dubbio che sia il ministero delle Politiche Giovanili sia la Figc siano «persone offese dal reato» per il quale e in corso il processo, «in quanto istituzionalmente portatori, sia pure in modi diversi, di un interesse pubblico al corretto e leale esercizio dello sport»; per quanto riguarda le altre parti civili esse potranno esercitare l'azione risarcitoria sia come soggetto
«civilmente danneggiato» sia come «soggetto passivo del reato».

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