Scudo Fiscale, Obbligo di rimpatrio per capitali da Svizzera

Scudo Fiscale, Obbligo di rimpatrio per capitali da Svizzera Così come Montecarlo, Liechtenstein e San Marino

Milano, 10 ott. (Apcom) - Nell'elenco dei 36 Paesi dove è possibile ricorrere allo scudo fiscale per regolarizzare i capitali detenuti illegalmente lasciandoli in loco, non figurano Svizzera, Montecarlo, Liechtenstein e San Marino. Chi possiede capitali in questi paesi dovrà dunque rimpatriarli. E' quanto si apprende dall'allegato alla Circolare sullo scudo fiscale dell'Agenzia delle Entrate - pubblicata oggi - dove si precisa che i 36 paesi dove è possibile lasciare in loco i capitali regolarizzati sono paesi collaborativi con l'Italia sotto il profilo fiscale.Nel dettaglio si tratta di Australia, Giappone, Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Cipro, Corea del Sud, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Turchia e Ungheria.Intanto è da oggi online, sul sito dell'Agenzia delle Entrate la circolare con le istruzioni operative per aderire allo Scudo fiscale. Fra le novità, si legge in una nota, lo scudo mette al riparo dall'inversione dell'onere della prova in base alla quale il contribuente deve dimostrare che le attività detenute all'estero in violazione degli obblighi di monitoraggio non sono frutto di evasione fiscale. Inoltre, l'emersione è ammessa anche nel caso in cui le attività siano detenute all'estero per il tramite di trust.In particolare, l'adesione allo scudo consente di evitare, in caso di successivo accertamento della detenzione di attività all'estero in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale, la presunzione introdotta dall'articolo 12 del Dl 78/2009, in base alla quale gli investimenti e le attività finanziarie detenuti in paradisi fiscali si considerano costituiti mediante redditi sottratti a tassazione in Italia. Inoltre, l'emersione è ammessa non solo nel caso di possesso diretto delle attività da parte del contribuente, ma anche se le attività sono intestate a fiduciarie o possedute per il tramite di interposta persona, come nel caso dei trust.Possibile poi accedere allo scudo anche per le Cfc, con i relativi effetti che si producono in capo al socio persona fisica che ne detiene il controllo. Tra le novità, anche il divieto di utilizzare lo scudo nei confronti di società di capitali, nel caso in cui il contribuente che accede alla regolarizzazione ne sia il dominus.

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