Spostamenti, scuole, teatri e palestre
Ecco cosa prevede il nuovo decreto

La scheda con le novità principali del nuovo Dpcm firmato dal premier Conte.

Ecco cosa prevede il nuovo Dpcm firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e in vigore dal 26 ottobre al 24 novembre.

- Chiusura di ristoranti, bar, gelaterie e pasticcerie alle 18. Aperti la domenica, ma sempre con chiusura alle 18. Dopo potranno continuare per le consegne a domicilio e per l’asporto. Ai tavoli dei ristoranti massimo 4 persone.

- Stop a cinema, teatri, casinò, sale scommesse.

- Stop a palestre, piscine, centri benessere e centri termali.

- La didattica a distanza alle superiori potrà arrivare, secondo quanto prevede il nuovo Dpcm in vigore da domani, anche al 100%. Ieri i governatori avevano chiesto esplicitamente al governo di prevedere la facoltà di portare totalmente le lezioni a distanza. Ora la palla passa in mano alle autonomie scolastiche, saranno i presidi a decidere la quota di Dad: da questa cifra vanno salvaguardati gli alunni con disabilità e i Bes, ovvero i bisogni educativi speciali.

- La versione definitiva del Dpcm «raccomanda fortemente» di «non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità, per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi». Rispetto all’ultima bozza, tuttavia, salta la specifica secondo cui era raccomandato di non spostarsi «dal Comune di residenza, domicilio o abitazione». Il punto, nel corso delle riunioni di ieri, era stato tra i più discussi anche perché nel governo circolava l’ipotesi del divieto di spostamenti tra le Regioni. Divieto che, nel testo firmato da Conte, non viene introdotto.

- Si potranno ancora svolgere i concorsi pubblici e privati. Nel testo del Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte è infatti saltato il divieto di svolgimento previsto nella bozza. Alla lettera z dell’articolo 1 del testo circolato ieri, infatti, si afferma che «è sospeso lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione alla professione...ad esclusione di quelle per il personale sanitario e della protezione civile...fatte salve le procedure in corso».

- Gli impianti nei comprensori sciistici possono essere «utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali ed internazionali o lo svolgimento di tali competizioni». Gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all’adozione di apposite linee guida Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive», riporta la versione definitiva del Dpcm firmata dal premier.

Qui il testo del Dpcm.

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