Mortale a Presezzo, c’è la nuova legge
22enne indagato per omicidio stradale

Nel nostro Codice penale è presente da pochi giorni il reato di omicidio stradale, all’articolo 589-bis.

L’incidente mortale in cui ha perso la vita Mauro Filippi Pioppi, 54enne di Serina, travolto da una Panda mentre stava viaggiando sulla sua moto, ha dei risvolti giudiziari determinato dalla nuova legge, in vigore da pochissimi giorni. Secondo gli accertamenti della Polstrada di Treviglio ci sarebbero da verificare alcune violazioni del codice della strada, nell’ambito della dinamica dell’incidente. Per questo il ventiduenne alla guida della macchina, è stato indagato in base al nuovo articolo del codice penale sull’omicidio stradale. Il giovane, ivoriano di 22 anni residente a Cisano e in auto con altre tre connazionali (nessuno di loro è rimasto ferito) è stato anche sottoposto agli esami del sangue per verificare l’eventuale assunzione di alcol o di stupefacenti: procedura ormai standard dopo incidenti in cui ci sono vittime o feriti.

La nuova legge è la numero 41 del 23 marzo 2016, è stata pubblicata il 24 marzo sulla Gazzetta Ufficiale numero 70. Ecco tutte le novità, illustrate da una circolare emanata dal ministero dell’Interno il 25 marzo. Oggi l’omicidio stradale è infatti un reato autonomo, graduato su tre varianti: resta la pena già prevista (da 2 a 7 anni, articolo 589 C.P.) per l’ipotesi base, quando la morte sia stata causata violando il Codice della strada; la seconda variante prevede da 8 a 12 anni di carcere per chi provoca la morte di una persona sotto effetto di droghe o in stato di ebbrezza grave (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro); la terza fattispecie contempla la reclusione da 5 a 10 anni se l’omicida si trova in stato di ebbrezza più lieve (tasso alcolemico oltre 0,8 grammi per litro) o abbia causato l’incidente dopo condotte pericolose (eccesso di velocità — oltre i 70 km/h in strada urbana e superiore di 50km/h rispetto alla velocità consentita in strada extraurbana — guida contromano, sorpassi, inversioni a rischio, ecc.).

La nuova legge stabilisce che per l’omicidio stradale è sempre consentito l’arresto in flagranza di reato. In presenza delle aggravanti l’arresto diventa sempre obbligatorio. Un’altra novità è rappresentata dall’arresto consentito in flagranza di reato anche nel caso in cui il conducente responsabile dell’incidente si sia fermato ed abbia prestato soccorso.

Invariata la pena base (se provocate per violazione al codice della strada), rialzi notevoli invece se il guidatore è ubriaco o drogato. Previsti, infatti, da 3 a 5 anni per le lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime. In ogni caso, se il conducente si trova in stato di ebbrezza lieve (sopra la soglia di 0,8 g/l) o se ha causato l’incidente per via di condotte pericolose scatta la reclusione da un anno e 6 mesi a 3 anni per le lesioni gravi e da 2 a 4 anni per quelle gravissime.

La pena è diminuita fino alla metà quando l’incidente è avvenuto con il concorso di colpa della vittima o di terzi. Se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti circa lo stato d’ebbrezza o di alterazione correlata all’uso di droghe la polizia giudiziaria può chiedere al pm di autorizzarla (anche oralmente) ad effettuare un prelievo coattivo laddove il ritardo possa pregiudicare le indagini.

Nei casi di condanna o patteggiamento (anche con condizionale) viene automaticamente revocata la patente, che potrà essere conseguita dopo almeno 5 anni (nell’ipotesi di lesioni) e 15 anni (nell’ipotesi di omicidio). Il termine è aumentato nei casi più gravi: se il conducente è fuggito, infatti, potrà riavere la patente almeno 30 anni dopo la revoca.

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