Tutte le variabili possibili
per il bonus facciate 2020

L’Agenzia delle Entrate nei giorni scorsi ha fatto chiarezza sul «bonus facciate», il provvedimento introdotto dalla legge di Bilancio 2020 che consente una detrazione fiscale del 90% delle spese sostenute per gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti.

Vediamo in sintesi le indicazioni principali, partendo dai beneficiari. Via libera alla detrazione per chi possiede o detiene l’immobile oggetto dell’intervento in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), ma anche per chi detiene l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, purché in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Gli interventi devono riguardare il recupero o restauro della facciata esterna (tutto il perimetro dell’edificio o parte di esse) ed essere realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi: tinteggiatura o pulitura della superficie, lavori su grondaie, pluviali, parapetti, cornicioni e su tutte le parti impiantistiche coinvolte. Detrazione anche per le spese correlate, esempio: perizie, sopralluoghi, progettazione dei lavori, installazioni di ponteggi). Bonus inoltre per i lavori che influiscano dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, purché tali interventi soddisfino i requisiti indicati nel decreto del 26 giugno 2015 «Requisiti minimi» del Ministro dello sviluppo economico (www.mise.gov.it) e i valori limite della trasmittanza termica delle strutture componenti l’involucro edilizio. Per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali, vige il criterio di cassa, ovvero, la data dell’effettivo pagamento (dal 2020), indipendentemente da quella di avvio degli interventi. Per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali vige invece il «criterio di competenza»: spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.

I contribuenti non titolari di reddito d’impresa, devono pagare tramite bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva/codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Sul sito delle Entrate è disponibile una guida scaricabile: www.agenziaentrate.it.

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