Baby sitting e congedi per il padre
Ecco tutto quello che c'è da sapere

Sono entrate in vigore con l'inizio dell'anno nuovo le disposizioni sperimentali per gli anni 2013, 2014 e 2015 in materia di baby sitting e di congedi obbligatorio e facoltativo per il padre: è stato, infatti, pubblicato il Decreto Interministeriale del 22 dicembre scorso che detta le norme per la fruizione di quanto previsto.

Sono entrate in vigore con l'inizio dell'anno nuovo le disposizioni sperimentali per gli anni 2013, 2014 e 2015 in materia di baby sitting e di congedi obbligatorio e facoltativo per il padre: è stato, infatti, pubblicato il Decreto Interministeriale del 22 dicembre scorso che detta le norme per la fruizione di quanto già previsto nella Legge di riforma del mercato del lavoro (art 3, commi 24 e seguenti- legge 92/2012).

Di seguito, l'Inca Cgil illustra le novità più rilevanti del Decreto.

La disciplina dei congedi obbligatorio o facoltativo si applicano alle nascite avvenute a partire dal 1° gennaio 2013.
Il congedo obbligatorio di un giorno è fruibile dal padre, lavoratore dipendente, entro il 5° mese di vita del figlio. È usufruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, in aggiunta ad esso. Anche il padre adottivo (o affidatario) ne ha diritto.

Anche il congedo facoltativo di uno o due giorni è fruibile dal padre lavoratore dipendente entro il 5° mese di vita del figlio. È condizionato alla scelta della madre lavoratrice di NON fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post partum. In tal caso la madre avrà diritto a tre mesi meno uno o due giorni (la detrazione è pari al numero di giorni di congedo facoltativo fruiti dal padre). È usufruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice. Anche in questo caso, il padre adottivo (o affidatario) ne ha ugualmente diritto.

Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, a un'indennità giornaliera a carico dell'INPS, pari al 100% della retribuzione, anticipata dal datore di lavoro. Per ii giorni di congedo si ha diritto all'accredito della contribuzione figurativa utile sia ai fini del diritto che della misura delle prestazioni pensionistiche. I periodi di congedo sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie.

La richiesta di congedo va presentata all'azienda: il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende usufruire del congedo, con un preavviso minimo di 15 giorni, ove possibile in relazione all'evento della nascita, sulla base della data presunta del parto.

La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall'utilizzo, se presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze. Il datore di lavoro comunica all'INPS le giornate di congedo fruite, attraverso i canali telematici che l'INPS mette a disposizione.

Nel caso di congedo facoltativo, il padre lavoratore allega alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità che le spetterebbe per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre, con conseguente riduzione del congedo della madre. La stessa dichiarazione dovrà essere trasmessa anche al datore di lavoro della madre.

“Anche se si tratta di pochi giorni, da 1 a 3, il congedo per il padre è comunque positivo perché favorisce una corresponsabilità nella cura dei figli” ha commentato Orazio Amboni del Dipartimento Welfare della CGIL di Bergamo. “Circa il buono di 300 euro per baby sitter, andrebbe prevista una migliore integrazione con le analoghe iniziative regionali: in tempi di ristrettezze economiche è meglio evitare doppioni e coordinare meglio le iniziative”.

In via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 e compatibilmente con gli impegni di spesa che sono stati definiti dal Decreto, infatti, è data la possibilità alla madre lavoratrice dipendente di richiedere, dopo il congedo obbligatorio e entro gli 11 mesi successivi, la corresponsione di un contributo per l'acquisto di baby-sitting o per far fronte alle spese dei servizi per l'infanzia pubblici o privati accreditati.

La richiesta di contributo è alternativa alla fruizione del congedo parentale (ex facoltativa), va inoltrata al datore di lavoro e può essere presentata anche dalla lavoratrice che ha già usufruito in parte del congedo parentale. Il Decreto ha definito che il contributo è pari a 300 euro mensili per un massimo di sei mesi che verrà corrisposto: attraverso pagamento dei buoni lavoro o voucher, in caso di richiesta di servizio di baby-sitting; messi a disposizione presso le sedi dell'Istituto entro 15 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie con pagamento da parte dell'INPS direttamente alla struttura interessata.

La domanda va presentata telematicamente all'INPS, secondo le modalità e i tempi che verranno stabiliti dall'Istituto stesso, indicando a quale dei benefici si vuole accedere e per quante mensilità. Il beneficio verrà corrisposto in base ad una graduatoria nazionale che terrà conto dell'indicatore ISEE, fino a concorrenza delle risorse messe a disposizione.

L'INPS dovrà emanare le disposizione e i tempi per le domande, le istruzioni per la costituzione dell'elenco delle strutture, le modalità di pagamento dei servizi alle strutture stesse. Fino a quando l'INPS non emanerà circolari interpretative non sarà possibile avanzare richieste. Novità sono state introdotte anche per le dimissioni in gravidanza: la norma modifica il Testo unico sulla maternità e paternità prevedendo che debbano essere convalidate dal servizio ispettivo territoriale del Ministero del Lavoro le dimissioni della lavoratrice durante il periodo di gravidanza e le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro della lavoratrice o del lavoratore nei primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di ingresso in famiglia del bambino adottato.

La tutela contro le finte dimissioni (o quelle forzate) durante il primo anno di vita (o di adozione) del bambino viene portata a tre anni. In caso di dubbi, è possibile rivolgersi all'INCA CGIL di Bergamo (tel. 035.3594.120).

© RIPRODUZIONE RISERVATA