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Il Comune vince il ricorso al Tar

Il Comune di Zanica vince il primo match della vertenza sulla grande area di via Comun Nuovo chiamata «Il Centro», dove oggi si allena l’AlbinoLeffe, e fino al 2006 proprietà della Banca della Bergamasca. Il Tar di Brescia ha accolto, sia pure parzialmente, il ricorso presentato dal Comune contro l’istituto di credito e il nuovo proprietario, la società veneta «Real Eden Estate» per l’inadempimento di una convenzione stipulata nel 1990 ma mai attuata.

Secondo l’accordo, scaduto nel 2000, il proprietario avrebbe dovuto realizzare un polo sportivo immerso nel verde, con campo da calcio, piscina coperta, bocciodromo, campi da tennis, prevedendo una serie di agevolazioni legate all’utilizzo delle strutture per la popolazione di Zanica. Oltre a questo si sarebbero dovute realizzare alcune opere di urbanizzazione, tra cui un tratto della circonvallazione esterna al paese, nello specifico il collegamento tra via Stezzano e via Comun Nuovo. Ma né gli impianti né le opere vengono completati. Così, nel 2000 viene sottoscritta una nuova convenzione, anch’essa di durata decennale che prevedeva, accanto alla parte sportiva, una parte sociosanitaria, con poliambulatorio, centro di riabilitazione e casa di riposo, oltre a una parte residenziale e commerciale. Nel 2006, su espressa richiesta della Banca d’Italia, l’istituto bancario vende l’area, ora proprietà della «Real Eden Estate». Ma intanto, anche l’ultima convenzione rimane sulla carta.

Da qui la decisione del Comune, due anni fa e dopo diversi solleciti, di ricorrere al Tar. Con la sentenza, il giudice amministrativo ha stabilito che la prima convenzione è da considerarsi ancora valida in quanto «il decorso del termine non impedisce il completamento del programma urbanistico ma attenua le facoltà edificatorie dei privati che diventano semplici aspettative sottoposte alle valutazioni comunali». Pertanto, ha stabilito che banca, «Real Eden» e AlbinoLeffe (dal 2008 proprietario di parte del terreno) sono tenuti in solido alla sua esecuzione e che la Banca della Bergamasca è tenuta al risarcimento del danno derivante dal ritardo nella sua esecuzione. La stessa sentenza ha però respinto la parte del ricorso con cui il Comune chiedeva la risoluzione della convenzione del 2000 al fine di far valere anche in questo caso il diritto al risarcimento: il Tar ha sottolineato come non sia ancora scaduto il termine decennale (e pertanto il suo contenuto potrebbe ancora essere realizzato) e che la richiesta «non può essere accolta in quanto resa superflua dall’accertamento della convenzione del 1990 come unica fonte dei rapporti tra le parti».

Spiega il sindaco Giovanni Mario Aceti: «Dobbiamo ancora valutare nello specifico la situazione anche per capire i rapporti esistenti tra queste società, visto che secondo il Tar sono obbligate in solido per l’esecuzione della convenzione del ’90. La nostra volontà è trovare un dialogo tra le parti per riuscire ad arrivare a una soluzione concordata e condivisa, ma che comunque riconosca quanto detto nella sentenza». Un’apertura accolta dalla «Real Eden Estate», che tramite il suo avvocato sottolinea come la sentenza non abbia riconosciuto la società responsabile della mancata esecuzione della prima convenzione, esentandola dal risarcimento dei danni. «Noi abbiamo intenzione di realizzare le opere urbanistiche – aggiunge l’avvocato Diego Signor – e siamo aperti a trovare una nuova soluzione per l’area, che però sia più rispondente alle attuali esigenze: non converrebbe a nessuno, nemmeno al Comune, fare un salto indietro di 19 anni ad una convenzione superata».

La banca sta valutando la possibilità di appellarsi contro la condanna al risarcimento dei danni, sottolineando di non avere obblighi nei confronti del Comune, in quanto non più proprietaria. «Con la vendita – spiegano i legali – sono state cedute al nuovo proprietario anche le obbligazioni connesse, di conseguenza la banca non può essere chiamata ad adempiere alla convenzione: tra l’altro, da parte del Comune, ci può essere l’interesse ad imporre le opere di urbanizzazione in quanto trattasi di interesse pubblico, ma tutto il resto rientra nell’interesse del privato».

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