Caso Bossetti, la Cassazione:
«Legittimi gli accertamenti sul Dna»

Con una motivazione di 23 pagine, delle quali dieci dedicate a respingere il ricorso della difesa di Bossetti e le altre a riassumere la vicenda, la Suprema Corte pur non escludendo che - come sostenuto dal legale dell’indagato - i campioni di Dna prelevati su alcuni indumenti di Yara possano aver subito un grave deterioramento, affermano che questo «accertamento tecnico irripetibile» è stato condotto in maniera legittima nel febbraio del 2011 quando si procedeva ancora contro ignoti e non quindi era possibile darne avviso ai legali di Bossetti che venne indagato ed entrò in questa vicenda giudiziaria solo nel 2014.

In questo modo, i supremi giudici hanno ritenuto senza fondamento la tesi dell’avvocato Claudio Salvagni che sosteneva che il mancato avviso dei prelievi avesse violato le garanzie di Bossetti. «Laddove al momento dell’accertamento tecnico irripetibile si procede contro ignoti o contro un soggetto diverso da quello successivamente indagato (come nell’ipotesi che si sta considerando) nessuna garanzia difensiva deve essere rispettata, non essendo stato identificato l’indagato eventualmente beneficiario delle garanzie previste dall’art. 360 cod.proc.pen», rileva la Cassazione.

«Tutto questo - prosegue il verdetto - comporta l’utilizzabilità degli accertamenti tecnici irripetibili eseguiti sul presupposto processuale che, al momento dell’incarico, non risultava indagato il soggetto poi divenuto tale». Secondo gli «ermellini», con un «percorso motivazionale coerente e immune da censure», il tribunale del riesame con ordinanza dello scorso 14 ottobre, ha affermato che «non solo è perfettamente valida la complessa serie di attività compiute dal reparto specializzato dell’Arma dei carabinieri, ma anche ne restano utilizzabili integralmente gli esiti, compendiati nella relazione conclusiva del sei dicembre 2012».

In più passaggi la Cassazione, spiega che il suo intervento nella fase cautelare «ha un orizzonte necessariamente circoscritto» e «limitato» a «riscontrare l’esistenza di un apparato argomentativo logico sui vari punti della decisione impugnata, senza la possibilità di verificare l’adeguatezza di cui il giudice del merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, nel caso di specie riguardanti la legittimità delle verifiche eseguite dal Ris».

Per quanto riguarda il loro «compito», i supremi giudici - quasi a prendere le distanza da ogni opinione «colpevolista» o «innocentista» - ricordano che al loro cospetto, nella fase cautelare, sono denunciabili, dalla difesa, solo «rilievi di macropica evidenza», comunque «insussistenti nel caso in esame», mentre restano «ininfluenti le incongruenze logiche o giuridiche che non inficiano il tessuto argomentativo» seguito dal riesame.

Per quanto riguarda la permanenza in carcere di Bossetti, la Cassazione spiega che il riesame ha «adeguatamente» motivato l’opzione più rigida di custodia, scartando i domiciliari, data la gravità del delitto posto in essere con una “condotta criminale efferata espressiva di una possibile ricaduta nel crimine, sintomatica di una personalità «altamente trasgressiva», per usare le parole dei giudici di Brescia.

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