Geloso a caccia di sms?
Per la Cassazione è rapina

Impadronirsi con la forza del cellulare altrui, soprattutto quello della ex che vi ha mollato, per «perquisire» il contenuto degli sms a caccia di prove di tradimento o delle tracce di altri rapporti, fa scattare – come ha stabilito la Cassazione – la condanna per rapina.

Questo perchè violare la riservatezza di quanto custodito nel telefonino danneggia o comunque incide sulla sfera di libertà del legittimo proprietario e costituisce un «ingiusto profitto» di tipo «morale». Sulla base di queste considerazioni, che hanno aggiornato la giurisprudenza in tema di rapina, i supremi giudici hanno confermato la condanna a due anni e due mesi di reclusione nei confronti di un giovane imputato di 24 anni di Barletta che aveva strattonato la ex fidanzata dopo essere entrato nella sua abitazione per prenderle il telefonino e leggere i messaggini.

Con il verdetto 11467 della Seconda sezione penale, la Suprema Corte – allarmata per le violenze che molte donne subiscono quando mettono fine a una relazione – ricorda che «l’instaurazione di una relazione sentimentale fra due persone appartiene alla sfera della libertà e rientra nel diritto inviolabile all’autodeterminazione fondato sull’articolo 2 della Costituzione, dal momento che non può darsi una piena ed effettiva garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo (e della donna) senza che sia rispettata la sua libertà di autodeterminazione». La Cassazione, inoltre, insiste nel rilevare che «la libertà di autodeterminazione nella sfera sessuale comporta la libertà di intraprendere relazioni sentimentali e di porvi termine», e nessuno può avanzare «la pretesa» di «perquisire» i cellulari altrui per cercare «prove» di nuove o preesistenti relazioni.

Pasquale C. aveva cercato di difendersi sostenendo che la sua rapina non era stata «ingiusta» perché voleva solo «dimostrare al padre della sua ex fidanzata, attraverso i messaggini telefonici, i tradimenti perpetrati dalla figlia». Questa «spiegazione» non ha impedito la condanna per rapina e a nulla è servito all’imputato far presente che, nella fase cautelare, il Tribunale del riesame «aveva escluso il reato di rapina reputando insussistente il requisito dell’ingiustizia del profitto». Dopo questa sentenza i tribunali di merito devono rivedere le loro «sorpassate» convinzioni.

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