Aggredisce l'arbitro:
squalificato per 14 mesi

Un giocatore – Luigi Poloni – squalificato per 14 mesi, sino all'aprile 2011, l'allenatore Stefano Avanzini fermato per un mese, un'ammenda pecuniaria e la sconfitta a tavolino per 0-3. Sono i provvedimenti disciplinari presi dopo la sospensione della gara di domenica scorsa Albano-Unione Media Valcavallina (Seconda categoria girone C, match interrotto a 10 minuti dalla fine sul punteggio di 3-1).

Gli strali del giudice sportivo si sono abbattuti sulla squadra ospite: sul comunicato pubblicato dalla Delegazione di Bergamo si legge che, al 36' del secondo tempo, la gara è stata sospesa «perché il giocatore dell'U. M. Valcavallina Poloni Luigi, dopo essere stato espulso per proteste e insulti al direttore di gara, si avvicinava all'arbitro spingendolo al petto con le mani facendolo arretrare di un paio di metri. Successivamente, sempre gridando frasi offensive nei confronti dell'arbitro, spingeva con ancora più forza con le mani al petto l'arbitro e afferrava il collo dell'arbitro con entrambe le mani, stringendo con forza e scuotendo con rabbia per 10 secondi fino a fargli mancare il respiro. Solo l'intervento di due compagni di squadra e dei dirigenti della società ospitante riusciva a bloccare il Poloni...».

Va ricordato che l'increscioso episodio è avvenuto a seguito di un gol (il 3-1 siglato da Salvioni dell'Albano) che gli ospiti avevano vivacemente contestato, in quanto a loro avviso viziato da fuorigioco. Dopo l'aggressione, il direttore di gara – Buonanno di Lovere – «…non riteneva più di essere in condizioni psico-fisiche accettabili per terminare la gara. Accompagnato dai dirigenti ospitanti, l'arbitro raggiungeva il proprio spogliatoio; durante tale tragitto l'allenatore dell'U. M. Valcavallina, Avanzini Stefano, proferiva frasi gravemente offensive e minacciose nei confronti dello stesso».

Poloni è stato squalificato sino al 18 aprile 2011 e mister Avanzini fino al prossimo 20 marzo; la società gialloblù ha avuto la gara persa 0-3, un'ammenda di 45 euro «per intemperanze dei propri sostenitori e per inadempienza dei propri doveri da parte dei dirigenti in occasione della sospensione» e dovrà risarcire eventuali danni e spese mediche sostenute dal direttore di gara.

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