Scontri stadio: polizia al lavoro
Atalanta, 5 mila euro d'ammenda

Mentre la questura di Bergamo è al lavoro per identificare le persone coinvolte (si parla di una settantina di ultrà nerazzurri) negli scontri di domenica sera per Atalanta-Torino, arriva dalla Lega Calcio la prima multa per l'Atalanta: 5 mila euro. La campagna abbonamenti prorogata fino al 20 settembre

Mentre la questura di Bergamo è al lavoro per identificare le persone coinvolte (si parla di una settantina di ultrà nerazzurri) negli scontri di domenica sera per Atalanta-Torino, arriva dalla Lega Calcio la prima multa per l'Atalanta: 5 mila euro. Ecco le sanzioni comminate ai vari club.

Ammenda di 5 mila euro: all'ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, fatto esplodere un petardo e acceso otto bengala nel proprio settore e lanciato sul terreno di giuoco un accendino; sanzione attenuata ex art. 14 comma 5, in relazione all'art. 13 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di 15 mila euro: al BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, accesso numerosi fumogeni e fatto esplodere due petardi nel proprio settore e, al 41' del primo tempo, lanciato alcuni fumogeni nel recinto di giuoco in direzione di un gruppo di Vigili del Fuoco; sanzione attenuata ex art. 14 comma 5, in relazione all'art. 13 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di 5 mila euro: alla ROMA per avere, suoi sostenitori, al 12' del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art 13 lettera a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di 4 mila euro: al CATANIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso nel proprio settore sette fumogeni e fatto esplodere tre petardi; sanzione attenuata ex art. 13 lettere b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di 4 mila euro: al SASSUOLO per avere un suo sostenitore, al 33° del secondo tempo, lanciato una scarpa sul terreno di giuoco, determinando una breve interruzione della gara; sanzione attenuata ex. art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 lettera a) e b) CGS; per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

La campagna abbonamenti prorogata fino al 20 settembre

© RIPRODUZIONE RISERVATA