Fine tutela gas, ecco le proposte Arera

Quotidiano Energia - A strettissimo giro rispetto all’avvio del procedimento, l’Arera ha pubblicato il dco 494/2022 contenente gli orientamenti sul fine tutela gas.


In sintesi, l’Autorità prospetta comunicazioni ai clienti sulla rimozione della tariffa regolata, che i venditori dovranno effettuare entro 4 mesi dall’approvazione della delibera. Per chi non sceglie una tariffa sul libero, per i primi 3 mesi resterà la tariffa regolata e poi scatterà il default. Per i clienti vulnerabili che non scelgono resterà invece la tariffa definita secondo quanto previsto dal DL Aiuti bis.

Da sottolineare che nel documento l’Arera auspica per l’ennesima volta un rinvio della data del 1° gennaio 2023 per allinearla a quella dei domestici elettrici (al momento fissata al 1° gennaio 2024). Ciò in quanto “garantirebbe maggiore trasparenza e coerenza informativa ai clienti domestici di entrambi i servizi che ancora non hanno scelto un fornitore sul mercato libero”. Ma anche per evitare che i prezzi “particolarmente alti e volatili” di questo periodo penalizzino “in particolare i clienti meno pronti ad orientarsi tra le offerte di mercato”.

Il termine per le osservazioni è l’11 novembre

Le due fasi del passaggio
Nella prima fase il venditore identifica innanzitutto i propri clienti vulnerabili, sulla base del bonus sociale, dell’età e dell’ubicazione in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi.

Entro quattro mesi dovranno partire le comunicazioni ai clienti, contenenti le informazioni sulla rimozione della tutela gas, sulle opportunità del mercato libero e sugli strumenti informativi e di tutela (Sportello per il consumatore, Portale Offerte, Portale Consumi).

Per i vulnerabili, ci saranno anche informazioni sulla necessità di comunicare al venditore eventuali modifiche sulla condizione di vulnerabilità, sulle opzioni di scelta, sulla possibilità di recedere dal contratto con conseguente attivazione dell’ultima istanza qualora non sottoscriva un nuovo contratto e sul fatto che, in assenza di diversa scelta, continuerà ad essere servito a condizioni definite dall’Autorità.

Per i non vulnerabili, la comunicazione conterrà inoltre: la possibilità di comunicare l’eventuale condizione di vulnerabilità; le modalità per continuare la fornitura con lo stesso venditore con la possibilità di scegliere l’offerta più conveniente sul libero; l’applicazione in caso di mancata scelta entro 3 mesi del default, con le condizioni contrattuali dell'offerta Placet gas (stessa struttura della Placet a prezzo variabile con componente a copertura dei costi di approvvigionamento ancorata al Psv mensile, componente in quota energia pari alla somma della componente Ccr e della componente in quota variabile della componente Qvd definite per il servizio di tutela e componente in quota fissa definita liberamente dal venditore); la possibilità di recedere dal contratto con attivazione dell’ultima istanza qualora non ne sottoscriva uno nuovo.

Una comunicazione dovrà essere inviata anche ai clienti in ultima istanza o default distribuzione nonché a quelli sul libero per informarli sulla possibilità di richiedere la tariffa regolata per i clienti vulnerabili (informazione da inserire anche quando si siglano nuovi contratti).

Il venditore dovrà infine inviare al SII le informazioni sulla vulnerabilità dei titolari dei PdR, predisponendo una pagina internet informativa sulle condizioni di vulnerabilità.

Dalla data di comunicazione, ai clienti non vulnerabili che non abbiano scelto un'offerta sul libero saranno applicate per 3 mesi le condizioni contrattuali ed economiche vigenti al momento della rimozione della tutela, come aggiornate mensilmente dall’Autorità. Ai vulnerabili che non abbiano scelto saranno applicate le condizioni “definite e aggiornate dall’Autorità per tale tipologia di clienti”, anche dopo la scadenza dei 3 mesi. Come noto, il DL Aiuti bis parla di “un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all’ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio”.

Da questo momento parte la seconda fase. Dei vulnerabili (inclusi quelli in ultima istanza) si è detto. Per i non vulnerabili che non vanno sul libero scatta il default. Il venditore potrà in ogni caso esercitare il recesso con il consueto preavviso di sei mesi.

Adeguamento del Codice di condotta commerciale e del Portale Offerte
L'adeguamento degli obblighi informativi del Codice riguarda, primariamente, il superamento delle Schede di confronto in termini di spesa annua stimata tra i servizi di tutela e l’offerta del venditore sul libero. Le Schede verranno eliminate a partire dalla data di rimozione della tutela gas (1° gennaio 2023) ed energia elettrica (gennaio 2024).

L'adeguamento del Regolamento di funzionamento del Portale Offerte prevede di sostituire la stima della spesa annua della tutela gas nei risultati di ricerca con la stima della spesa annua delle condizioni di fornitura per i clienti vulnerabili.

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