FV, arriva il modello unico per gli impianti fino a 200 kW

Quotidiano Energia - Il ministro Cingolani lo considera un tassello chiave della “liberalizzazione delle rinnovabili”. Ed effettivamente l’estensione del Modello unico semplificato agli impianti fotovoltaici fino a 200 kW sembra poter costituire un passo importante al fine di snellire e accelerare l’iter di connessione alla rete.


La misura era prevista dal DL Energia varato a marzo e convertito in legge a fine aprile. Serviva però un decreto attuativo del Mite: ora il provvedimento, datato 2 agosto, è stato infine pubblicato, con allegato lo schema di Modello unico.

Quest’ultimo, in base al D.Lgs 199 che ha recepito la direttiva Red II, era finora limitato agli impianti fino a 50 kW. Norma poi applicata dall’Arera con delibera 128/2022. Il nuovo decreto “definisce le condizioni e le modalità per l’applicazione del modello unico semplificato agli impianti solari fotovoltaici su edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, nonché nelle relative pertinenze, di potenza nominale complessiva fino a 200 kW, realizzati ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28”.

Più in particolare, il Modello unico è utilizzato per la realizzazione, la modifica, il potenziamento, la connessione e l’esercizio degli impianti che presentino tutte le seguenti caratteristiche: ubicati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi e per i quali siano necessari interventi di realizzazione, modifica o sostituzione a regola d’arte dell’impianto per la connessione del gestore di rete eseguiti attraverso lavori semplici; aventi potenza nominale non superiore a 200 kW (tale soglia è determinata dal minor valore tra la somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo fotovoltaico misurate alle condizioni Stc - Standard Test Condition e la potenza nominale del gruppo di conversione cc/aa); per i quali sia richiesto il ritiro dell’energia elettrica da parte del Gse, ivi incluso il ritiro dedicato, ovvero si opti per la cessione a mercato dell’energia elettrica mediante la sottoscrizione di un contratto di dispacciamento con una controparte diversa dal Gse.

Sono esclusi dall’ambito di applicazione gli impianti installati in aree o su immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo decreto e fermo restando quanto previsto agli articoli 21 e 157 dello stesso.

Rientrano invece nell’ambito di applicazione gli impianti realizzati in aree o immobili vincolati ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 42 del 2004, nel caso in cui i pannelli siano integrati nelle coperture e non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici ovvero nel caso in cui i manti delle coperture siano realizzati in materiali della tradizione locale.

Il soggetto richiedente compila e trasmette in via informatica il Modello al gestore di rete competente. Quest’ultimo, secondo modalità definite da Arera, verifica che la domanda sia compatibile con le condizioni previste e che per l'impianto siano previsti lavori semplici per la connessione, come definiti nel Tica.

In caso di esito positivo delle verifiche la presentazione della parte I del Modello unico comporta l’avvio automatico dell'iter di connessione e non è prevista l’emissione del preventivo. Terminati i lavori, il soggetto richiedente trasmette la parte II del Modello.

I compiti di Arera e degli altri soggetti coinvolti
I gestori di rete aggiornano i loro portali informatici, anche per consentire l’interoperabilità con gli altri soggetti interessati, secondo modalità e tempistiche definite da Arera.

Il Gse, Terna, le Regioni, le Province autonome e i Comuni possono stipulare accordi con i gestori di rete per stabilire protocolli semplificati e agevolare lo scambio dei dati presenti nel Modello unico.

L’Arera dà attuazione al decreto completando il contenuto informativo del Modello unico al fine di permettere la connessione degli impianti, nonché definendo le condizioni tecnico-economiche per la connessione.

A tal fine, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto l’Autorità aggiorna i provvedimenti di propria competenza, identificando le tipologie dei lavori per la connessione degli impianti che possono rientrare nel perimetro di utilizzo del Modello unico ulteriori rispetto alla fattispecie dei lavori semplici.

L’Arera definisce inoltre un corrispettivo unico standard inclusivo dei costi per la connessione che i soggetti richiedenti sono tenuti a corrispondere ai gestori di rete in caso di esito positivo delle verifiche. Infine, il Regolatore aggiorna, anche avvalendosi del Gse, le informazioni e la documentazione strettamente necessarie in aggiunta a quelle già previste dal Modello per le attività di propria competenza.

Il gestore di rete fornisce al soggetto richiedente, anche tramite il proprio sito internet, un vademecum informativo che elenchi gli adempimenti cui è tenuto durante la fase di esercizio dell’impianto e che indichi i soggetti, e i relativi riferimenti, cui si rivolge per le varie evenienze che possono realizzarsi nel corso della vita dell’impianto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA