Gasivori, Arera definisce le modalità per le agevolazioni

Quotidiano Energia - Arrivano le modalità operative per il riconoscimento dal 1° gennaio 2023 delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di gas naturale, in attuazione del decreto Mite 21 dicembre 2021, n. 541.


La delibera Arera 541/2022 accoglie diverse osservazioni pervenute durante la seconda consultazione avviata con il dco 385/2022. Va ricordato che in precedenza l’Autorità aveva prorogato l’annullamento delle componenti tariffarie RE e Ret per l’intero 2022, a seguito delle difficoltà riscontrate con il meccanismo transitorio introdotto dal 1° aprile.

Il portale per la registrazione delle imprese gasivore, in sessione ordinaria, sarà messo a disposizione online da Csea entro il 30 novembre 2022.

I contenuti della delibera
L’Arera stabilisce innanzitutto le modalità con cui le società in possesso dei requisiti si potranno registrare come imprese a forte consumo di gas presso la Csea. Vengono poi fissate le agevolazioni mediante l’applicazione da parte delle imprese di distribuzione e trasporto di aliquote differenziate delle componenti RE e RET degli oneri generali gas, da applicare a partire dal 2023, in base alla classe di appartenenza.

Prevista inoltre l’esenzione di una parte della componente RE/RET per le imprese con consumi per uso non energetico superiori alla soglia di 1 milione di mc/anno. La delibera definisce anche le nuove modalità operative per la costituzione degli elenchi dei gasivori con separata evidenza di quelli soggetti ad esenzione.

Il prezzo di riferimento del gas naturale da utilizzare per il calcolo degli indici per la definizione dei livelli di contribuzione minima previsti dall’art. 4 del decreto Mite 21 dicembre 2021, n. 541 per le agevolazioni di competenza 2023 è fissato a 0,3581 euro/smc, per i clienti finali allacciati alle reti di trasporto e 0,3381 euro/smc, per quelli allacciati alla rete di distribuzione.

La delibera rimanda a un successivo provvedimento, su proposta congiunta di Enea e Csea, le modalità di verifica e i necessari obblighi informativi per accertare le condizioni le previste dall’articolo 8, comma 4, del decreto 21 dicembre 2021, nonché la documentazione atta a certificare l’avvenuta realizzazione dell’intervento di efficienza energetica previsto in diagnosi da esibire in caso di controllo.

Vengono invece definiti i controlli di legittimità e di coerenza da parte di Csea è tenuta a effettuare e le modalità di gestione delle eventuali rettifiche da parte dell’impresa, nonché le modalità di esazione da parte della Cassa delle contribuzioni dovute dai gasivori a copertura dei costi amministrativi (fissato in via provvisoria un contributo in quota fissa pari a quello previsto per le imprese a forte consumo di energia elettrica).

Definite infine le modalità di comunicazione da parte di Csea al Sistema Informativo Integrato (SII) e alle imprese di trasporto degli elenchi aggiornati delle imprese gasivore e dei flussi informativi dal SII e dalle imprese di trasporto alle imprese distributrici, agli utenti del bilanciamento e alle controparti commerciali.

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