Semplificazioni, via libera Unificata a linee guida reti elettriche

Quotidiano Energia - Arriva il via libera della Conferenza unificata alle linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi relativi alle reti di distribuzione elettrica.


Nella seduta del 12 ottobre la Conferenza ha infatti rilasciato l’intesa sullo schema di decreto Mite/Mic che attua l’art. 61 della Legge Semplificazioni n.120 dell’11 settembre 2020.

Le uniche raccomandazioni sono arrivate dall’Anci, che ha chiesto di prevedere, attraverso indicazioni successive, la disciplina applicabile in fase di controllo da parte della Pubblica Amministrazione relativamente ai termini e anche alle relative conseguenze. “L’assenza di questa disciplina può creare prassi disomogenee e anche compromettere la tutela del legittimo affidamento del privato”, si legge nel documento (disponibile in allegato sul sito di Quotidiano Energia).

In precedenza, il ministero aveva recepito alcune osservazioni della Conferenza, inviando il 10 ottobre un testo rivisto.

In base al comma 2 dell’art. 61 della Legge Semplificazioni, le linee guida “assicurano la semplificazione delle procedure autorizzative, tramite l’adozione di una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio delle infrastrutture secondo i principi della legge 7 agosto 1990, n. 241”.

Sono, inoltre, individuati i casi per i quali può trovare applicazione una procedura autorizzativa semplificata tramite denuncia di inizio lavori e i casi in cui, per gli interventi legati al rinnovo, alla ricostruzione ed al potenziamento di reti elettriche esistenti di qualunque tipologia, può trovare applicazione il meccanismo dell'autocertificazione, “in ragione del limitato impatto sul territorio nonché sugli interessi dei privati, in virtù della preesistenza dell’impianto e delle limitate modifiche apportate alla tipologia di impianto o al tracciato, essendo le stesse contenute entro 50 metri rispetto al tracciato originario”.

Sempre in forza dell’art. 61, le Regioni dovranno adeguare le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso contrario, si applicano le linee guida nazionali. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

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