Viaggi, caparre e variazioni
I consigli (pratici) prima di partire

Le modifiche al contratto vanno comunicate per iscritto. Il cliente può non accettarle e recedere entro due giorni dall’avviso.

È consigliabile: leggere attentamente ogni clausola; non prendere in considerazione quanto promesso a voce; prendere come valido solo ciò che è specificamente scritto; nel caso di clausole ambigue e mal interpretabili, occorre valutare l’interpretazione più plausibile, non avendo timore di chiedere all’agenzia anche un’impegnativa scritta sull’interpretazione (pur senza arrivare ad atteggiamenti spiacevoli o troppo sospettosi, è meglio rischiare un attrito piuttosto che stipulare un contratto non corrispondente alle proprie aspettative); chiedere copia del contratto: il consumatore ne ha diritto per legge.

La caparra e la penale

Il contratto deve contenere la cifra versata a titolo di caparra, che non può superare il 25% del prezzo totale del pacchetto. La cifra versata è una caparra confirmatoria, quindi per legge può essere trattenuta a titolo di penale nel caso in cui il consumatore receda dal contratto. Se invece è inadempiente il tour operator, il consumatore può recedere e pretendere il doppio di tale cifra. In ambedue i casi, l’alternativa, concessa dalla legge, è chiedere il risarcimento del danno.

Variazioni contrattuali

Prima della partenza, il tour operator o l’agenzia di viaggi deve avvisare per iscritto il consumatore riguardo qualsiasi variazione significativa del contratto. Il consumatore ha la facoltà di non accettare le variazioni e conseguentemente recedere dal contratto senza pagare penali, comunicando per iscritto la sua intenzione entro due giorni lavorativi dalla ricezione dell’avviso di variazione. Dopo la partenza, se una parte essenziale dei servizi non può più essere effettuata, il tour operator deve proporre adeguate soluzioni alternative senza alcun onere aggiuntivo per il consumatore (per esempio, una struttura alternativa di uguale o superiore livello, voli o escursioni alternativi). In caso contrario, il tour operator deve rimborsare il consumatore nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate.

Cedere il pacchetto

Se non si può più partire, è possibile un subentro di un terzo nei rapporti derivanti dal contratto. Il cliente originario deve comunicare per iscritto al tour operator (o all’agenzia di viaggi), entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza, di trovarsi nell’impossibilità di usufruire del pacchetto turistico e le generalità del cessionario (quello che effettivamente parte). Il cedente rimane obbligato nei confronti dell’organizzatore del viaggio. In pratica può essere obbligato a pagare se il cessionario non versa il saldo o altro. Attenzione alle eventuali condizioni poste per la cessione: potrebbero anche essere contestabili.

Aumenti di prezzo

Sono ammessi solo se contrattualmente previsti e solo per motivi precisi e documentati (variazione nel costo dei trasporti, del carburante o dei tassi di cambio, diritti e tasse). L’aumento non può superare il 10% del prezzo originario e non è applicabile nei 20 giorni che precedono la partenza. Se viene imposto un aumento maggiore del 10% il consumatore può recedere dal contratto con rimborso di tutte le somme già versate da ricevere entro sette giorni lavorativi dal recesso (che è bene sempre fare per iscritto). In alternativa può usufruire di un altro pacchetto di qualità equivalente o superiore ( senza pagare supplementi) o di un pacchetto di qualità inferiore col rimborso della differenza di prezzo. Ciò a prescindere dalla richiesta di rimborso danno, che il consumatore può sempre fare.

Assicurazioni

Il tour operator deve essere assicurato per la responsabilità civile verso il viaggiatore (danni alla persona o alle cose) ma può coprire il proprio contratto con assicurazioni che intervengano, per esempio, quando il consumatore deve rientrare da un viaggio all’estero a causa di emergenze non a lui imputabili. Dal 30 giugno 2016 è obbligatoria la copertura assicurativa per i casi di insolvenza o fallimento del tour operator o dell’agenzia di viaggio, con rimborso del prezzo versato e rientro immediato del turista. Al consumatore può essere proposta un’assicurazione all’atto della prenotazione del viaggio, a copertura di tutti gli inconvenienti in cui può incorrere (per esempio il rimborso delle penali in caso di annullamento del viaggio per motivi di salute). Tale assicurazione è disciplinata da un contratto che è bene consultare attentamente per poter poi eventualmente riferirsi al momento del bisogno. Essa è generalmente conveniente, soprattutto nei casi in cui il viaggio venga prenotato con molto anticipo.

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