Mamme lavoratrici, i voucher baby sitter?
La richiesta si fa online: 6 cose da sapere

Il beneficio, alternativo al congedo parentale, è stato prorogato anche quest’anno. Ma i tagliandi non sono più cartacei: tutto informatico. Ecco come ottenerli.

DOVE - La nuova procedura on line per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati è contenuta nella recente circolare numero 75 dell’Inps e relativo allegato 1 (info: www.inps.it).

QUANDO - Può essere richiesto dalle madri al termine del congedo di maternità ed entro gli undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, per un massimo di sei mesi.

IL PIN - La mamma deve munirsi del codice personale di identificazione (Pin), ciò anche nel caso in cui la domanda di accesso al beneficio sia stata presentata tramite patronato. In alternativa al Pin, si può procedere anche mediante autenticazione della Carta nazionale dei servizi (Cns) o tramite il Sistema pubblico di identità digitale (Spid).

LA PROCEDURA - La circolare precisa che la madre, munita di Pin, Cns o Spid, acceda alla procedura per l’assegnazione del bonus tramite la voce «Committente/datori di lavoro (accesso con Pin)», presente nel menù delle funzionalità del Lavoro accessorio e scelga di agire come committente/persona fisica. Tramite la voce «Appropriazione Bonus» la madre entra in possesso del bonus, che, in modalità telematica, andrà a far parte dell’importo disponibile utilizzabile per il pagamento delle prestazioni rese dalla persona che si prende cura del bambino.

DATI OBBLIGATORI - Per accedere alla funzionalità e confermare l’ottenimento del bonus, la mamma deve inserire i seguenti dati obbligatori: codice fiscale proprio e del bambino, numero di domanda e anno di riferimento.

SCADENZE - L’appropriazione del bonus deve avvenire nel termine di 120 giorni dalla ricevuta di accoglimento della domanda tramite i canali telematici. Entro 24 mesi dall’ottenimento del bonus riconosciutole, la mamma è̀ tenuta a restituire le mensilità di cui non ha usufruito tramite l’apposita funzionalità.

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