L’Atalanta abbandona la Spa e sceglie la «Società a responsabilità limitata». Soci, quote, tasse: ecco lo spiegone

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I l 27 dicembre, in uno studio legale di Milano, l’assemblea straordinaria degli azionisti dell’Atalanta determinerà la trasformazione da Società per Azioni (SpA) in Società a Responsabilità Limitata (Srl). Questo articolo si pone l’obiettivo di spiegare che tipo di cambiamenti comporta questo passaggio, ma per farlo è necessario un excursus storico. A differenza dell’Inghilterra, in cui già ai tempi della Prima Guerra Mondiale quasi tutti i club professionistici erano società a responsabilità limitata, in Italia il giro d’affari era più contenuto. Solo con il passare dei decenni i ricavi sono cresciuti, portando con sé il mecenatismo che però, a partire dagli anni Sessanta del Novecento, ha lasciato il posto ai Consigli di Amministrazione.

La nascita delle società

Fino al 1966 infatti tutte le società, sia dilettantistiche che professionistiche, affiliate alla Figc venivano considerate associazioni non riconosciute e quindi disciplinate dagli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile. L’accrescersi delle difficoltà finanziarie indusse però gli organi federali a predisporre un programma di risanamento, volto a rendere più sana e trasparente l’attività economica e finanziaria dei club. Il 16 settembre 1966 il Consiglio Federale deliberò lo scioglimento degli organi direttivi delle associazioni calcistiche militanti nei campionati di Serie A e B e la nomina di un commissario straordinario, a cui venivano attribuiti pieni poteri affinché provvedesse alla sollecita liquidazione dei sodalizi medesimi ed alla successiva costituzione in società per azioni degli stessi club, sotto forma di SpA o Srl. La forma giuridica della società per azioni divenne la «conditio sine qua non» affinché le società calcistiche potessero accedere all’erogazione del mutuo sportivo, nonché alla concessione di agevolazioni tributarie. Nello stesso filone si inserì la legge numero 91 del 23 marzo 1981, approvata dal Senato il 4 marzo 1981, recante “Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti”. Al primo comma dell’articolo 10 infatti impose alle società che tesseravano calciatori professionisti il vincolo della forma: potevano essere soltanto SpA o Srl, escludendo sia le cooperative che le Società in Accomandita per Azioni. Le prime furono scartate per il carattere piramidale dello sport italiano, secondo il quale gli sportivi sono subordinati a Coni, Federazioni, Società. La SapA venne invece scartata perché si voleva escludere la possibilità che una categoria di soci, gli accomandatari, avessero il predominio stabile in società. Procediamo con lo «spiegone».