Brignano, delibere discriminanti
L'ha deciso il giudice del lavoro

Sarebbero discriminatore le delibere e le ordinanze del Comune di Brignano Gera d'Adda emesse nei mesi scorsi in riferimento ai requisiti della cittadinanza italiana per accedere a contributi e ai servizi sociali. Lo ha stabilito il giudice del lavoro del Tribunale di Bergamo, Sergio Cassia, accogliendo il ricorso presentato dagli avvocati Alberto Guariso e Livio Neri per conto dedi Associazione Studi Giuridici sull'immigrazione, Avvocati per Niente onlus e Associazione nazionale oltre le frontiere Bergamo onlus, che operano nel campo del contrasto alle discriminazioni per razza e origine etnica.

Nel ricorso si contestava la delibera 130/2008, che prevede il requisito della cittadinanza italiana per accedere a un contributo economico per i disoccupati; la delibera 75/2008 nella parte in cui dispone solo per i cittadini italiani un contributo per le spese dentistiche e oculistiche di bambini e adulti fino al 19esimo anno di età; l'ordinanza 9/07, che impedisce agli stranieri la possibilità di iscrizione all'anagrafe per gli stranieri privi di carta di soggiorno; l'ordinanza 2/2008, che esclude gli stranieri dal cosiddetto "sistema integrato di servizi sociali".

Il giudice ha dichiarato "il carattere discriminatorio" dei quattro provvedimenti e ha ordinato al Comune di "prorogare, con i provvedimenti amministrativi opportuni, il riconoscimento dei benefici previsti, in relazione alle situazioni di bisogno già individuate e verificatesi nell'anno 2009, dando facoltà ai residenti brignanesi (e a coloro che eventualmente siano stati illegittimamente esclusi dall'iscrizione anagrafica per effetto dell'ordinanza 9/07), a prescindere dalla loro cittadinanza, di proporre domanda per l'attribuzione di dette provvidenze, con termine sino al 30 giugno 2010".

Nell'ordinanza, a cui seguirà la sentenza, il giudice prescrive inoltre all'amministrazione di "cessare il comportamento discriminatorio a danno dei cittadini cosiddetti extracomunitari regolarmente soggiornanti non a lungo periodo, adeguando i provvedimenti amministrativi adottati a quanto stabilito dalla legge in ordine al diritto di iscrizione anagrafica".

Infine il giudice ha ordinato di "rispettare il principio di uguaglianza, astenendosi dal porre in essere analoghi atti di discriminazione per razza, origine nazionale o etnica e, in particolare, nell'accesso ai servizi sociali e socio.-assistenziali".

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