Il Tar del Lazio boccia
il ricorso della Centax

Si annuncia lunga la battaglia di carte bollate sull'efficacia immediata del decreto del ministero dell'Economia e delle finanze con il quale, su proposta della Banca d'Italia, è stata disposta la cancellazione della Centax dall'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario previsto dall'articolo 106 del Testo unico bancario. La camera di consiglio della Terza sezione del Tar del Lazio ha infatti respinto giovedì scorso la domanda di sospensione del decreto del ministero dell'Economia presentata dalla stessa Centax il 28 luglio dopo che, il giorno prima, lo stesso decreto le era stato notificato.

E lunedì 10, a fronte della novità, la Centax ha immediatamente notificato al Consiglio di Stato l'impugnazione della negazione del Tar alla sospensiva. Consiglio di Stato che si esprimerà sulla vicenda già nelle prossime ore. Il giudizio della camera di consiglio del Tar, di fatto, rovescia la decisione assunta il 28 luglio scorso dal presidente della Terza sezione del Tar del Lazio che, al contrario, in prima istanza aveva accolto la domanda di Centax fino alla verifica in camera di consiglio. Nell'ordinanza depositata venerdì il Tar del Lazio respinge la domanda rilevando come, «in sede di prima delibazione propria della fase cautelare», le argomentazioni svolte dalla ricorrente «non appaiono idonee a contrastare validamente le conclusioni alle quali è pervenuta l'amministrazione sulla base dei dati forniti dall'Autorità di vigilanza in ordine sia all'effettiva attività che la ricorrente ha continuato a svolgere anche dopo la sua cancellazione dall'elenco speciale, pur non essendo in possesso dei requisiti di ordine patrimoniale all'uopo richiesti, sia alla violazione della normativa antiriciclaggio». A cui si aggiunge il fatto che «l'istanza di iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107» del Testo unico bancario «presentata dalla ricorrente e pervenuta alla Banca d'Italia il 5 agosto 2009, è stata considerata irregolare e/o incompleta, con la conseguenza che» ai sensi delle regole previste dalla Banca d'Italia «il termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento decorrerà dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o completa».

Di domenica, come detto, il ricorso al Consiglio di Stato contro la decisione del Tar in sede cautelare: va ricordato che, però, per il giudizio di merito rispetto al decreto del ministero che determina la cancellazione dall'albo degli intermediari di Centax, il giudizio si svilupperà nei prossimi mesi. Come già ricordavamo nei giorni scorsi, la querelle nasce sulla configurazione del servizio svolto dall'azienda con sede in via Pignolo in città (120 i dipendenti) e che, come attività principale svolge la verifica della solvibilità degli assegni riscossi da circa 52 mila esercizi convenzionati al suo servizio. La Centax risulta iscritta nell'elenco degli intermediari finanzi istituito presso la vigilanza della Banca d'Italia dal 2000. Per la specificità del suo servizio, nel 2006 Centax aveva chiesto la cancellazione dall'elenco «speciale» degli intermediari previsto dall'articolo 107 del Testo unico bancario e al quale sono iscritti gli intermediari finanziari più rilevanti. Una richiesta accolta dalla Banca d'Italia in quanto l'attività svolta da Centax era stata considerata assimilabile ad un'attività di factoring (in altre termini un servizio di cessione di crediti) e che, in ogni caso, confermava Centax iscritta nell'elenco generale degli intermediari finanziari. Lo scorso autunno, però, la Banca d'Italia effettuando una serie di ispezioni ha ritenuto che l'attività svolta dalla società bergamasca sia inquadrabile come rilascio di garanzie e, per questo, fossero necessari particolari requisiti di ordine patrimoniale non riscontrati nella società bergamasca. Da qui la richiesta del decreto di cancellazione dall'elenco generale. Dal canto suo, invece, Centax ritiene che la validazione dell'assegno comporti un acquisto di crediti pro soluto che solleva il negozio convenzionato dal rischio d'insolvenza del cliente: si tratterebbe quindi di un servizio di factoring e non di un rilascio di garanzie. Va ricordato per altro che la società (che vede tra i suoi soci la Somar Spa all'80% e la River Holding Spa al 20%) nel luglio scorso ha deliberato un aumento di capitale da 5,64 a 9,15 miliardi: una decisione che, in teoria, dovrebbe mettere al riparo la società da qualsiasi rilievo legato al problema patrimonializzazione. Sulla base della divergente valutazione, in sede cautelare, Centax ha presentato il suo ricorso al Tar del Lazio, ricorso bocciato e che ora passa al vaglio del Consiglio di Stato. Sul fronte dell'operatività, invece, come spiegano da Centax al momento nulla cambia per quanto riguarda i contratti di servizio in essere: «Come società, ovviamente, stiamo adottando tutte le iniziative volte a rispettare le indicazioni dei giudizi espressi dagli organi competenti e, dall'altro a garantire l'operatività dei servizi per i nostri clienti sulla base delle indicazioni della Banca d'Italia che, in ogni caso, al momento fanno divieto di acquisizione di nuovi contratti e fanno salva unicamente la prosecuzione dell'attività in corso, limitatamente ai contratti in essere».

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