Corte d’Appello, Kiko vince contro Wycon
La controparte: domande infondate

È stata sancita la vittoria di Kiko contro Wycon con la sentenza della Corte d’Appello di Milano, che ha confermato quanto disposto dalla precedente sentenza del Tribunale di Milano dell’ottobre 2015 in relazione al riconoscimento della protezione del design dei negozi Kiko in base al diritto d’autore.

Con sentenza n. 1543/18 pubblicata lo scorso 26 marzo, la Corte d’Appello di Milano ha infatti convalidato l’inibitoria, con l’ordine di modificare i negozi Wycon Cosmetics presenti sul territorio nazionale entro 150 giorni dalla notifica della sentenza esecutiva e il pagamento di una penale di 10.000 euro per ogni negozio non modificato entro i termini stabiliti.

A Wycon spetta altresì risarcire Kiko, marchio di beauty bergamasco nato nel 1997 da una intuizione di Stefano Percassi, per i danni ad essa procurati nella misura di 716.250 euro, comprensivi delle spese sostenute da Kiko per il concept degli store realizzato dallo Studio Iosa Ghini.

Con questa sentenza la Corte d’appello ha quindi riattestato che il concept di arredamento che caratterizza i negozi Kiko ha «carattere originale e creativo» e che merita tutela ai sensi della Legge sul Diritto d’Autore. La Corte d’Appello ha altresì confermato il giudizio del Tribunale di Milano sulla colpevolezza di Wycon di «concorrenza parassitaria», per avere posto in essere «un comportamento di pedissequa imitazione del complesso delle attività commerciali e promozionali» di Kiko.

Non si fa attendere la risposta di Wycon: «Si precisa di essere in netto disaccordo con tale pronuncia, che sarà oggetto di impugnazione in Cassazione. Wycon ritiene infatti che le domande svolte da Kiko siano infondate, come già riconosciuto in diversi altri procedimenti giudiziari sia in Italia sia all’estero» si legge in un comunicato stampa.

«In particolare, in un procedimento d’urgenza, il Tribunale di Lisbona ha affermato con provvedimento del 31.3.2017 che l’allestimento dei negozi Wjcon è diverso, per vari aspetti, da quello dei negozi Kiko e che gli elementi comuni ai due allestimenti sono generalmente usati anche da altri operatori del settore. Il Tribunale di Lisbona ha quindi dichiarato che l’allestimento dei negozi Kiko non è originale e non può essere oggetto di tutela. Questo provvedimento è stato confermato, a seguito di impugnazione, da una pronuncia della Corte d’Appello di Lisbona del 13.7.2017» continua il documento: «Anche il Tribunale di Liegi con provvedimento cautelare del 6.12.2016, ha respinto le domande di Kiko affermando che l’allestimento dei suoi punti vendita non è originale, essendo costituito da elementi di arredo banali e diffusi in vari negozi. Il procedimento di impugnazione è attualmente sospeso».

«I provvedimenti stranieri favorevoli a Wycon sono in linea con altre precedenti ordinanze cautelari del Tribunale di Milano e del Tribunale di Roma, rispettivamente del 2010 e del 2012. In particolare, il Tribunale di Milano aveva dichiarato che l’allestimento del negozio Kiko presenta un solo elemento in comune con i negozi Wycon, dato dalla presenza di espositori laterali sulle pareti, forma comunemente utilizzata da vari operatori del settore e che quindi non può essere oggetto di un diritto esclusivo. Il Tribunale di Roma aveva affermato che l’allestimento dei punti vendita Kiko non costituiva una forma originale e creativa tutelabile dall’ordinamento. Il provvedimento, oggetto di impugnazione, era stato confermato - e conclude -. Wycon si riserva di dare ulteriore notizia delle iniziative intraprese a tutela del proprio prestigio commerciale».

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