Lavoratori temporanei: entro il 31 marzola richiesta per l’indennità di disoccupazione

Entro il 31 marzo anche i lavoratori temporanei (interinali o in somministrazione) possono richiedere l’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti.
«Proprio per la discontinuità di questi rapporti di lavoro - spiega Mauro Rossi, responsabile NIDIL-CGIL per Bergamo - i lavoratori temporanei sono tra i possibili fruitori di questo diritto. Nuove Identità di Lavoro, lavoratori atipici (NIDIL) è impegnata in queste settimane in una capillare azione di informazione per mettere a conoscenza i lavoratori somministrati dell’esistenza di questo importante diritto. Stiamo contattando tutte le filiali delle Agenzie per il lavoro chiedendo la possibilità di apporre nelle bacheche sindacali delle agenzie i volantini informativi per veicolare l’informazione».
Ecco nei dettagli, elaborati da NIDIL-CGIL di Bergamo motivi e opportunità a cui fare riferimento: 

Perché è importante fare la domanda di disoccupazione?
Perché si riceve un’indennità di disoccupazione pari al 30% della retribuzione media percepita nel 2005 che viene erogata per i giorni non lavorati nell’anno 2005 e indennizza fino ad un massimo di 156 giornate.
Perché oltre all’indennità saranno riconosciuti i contributi figurativi utili ai fini pensionistici (invalidità e vecchiaia) anche per i giorni non lavorati nel 2005.

Quali sono i requisiti per averne diritto?

- Coloro che possano far valere 78 giornate di attività lavorativa subordinata, prestate nell’anno 2005, per le quali siano stati versati i contributi (valgono anche i giorni di malattia, infortunio, maternità e ferie). Il criterio di rilevazione di tali giornate è quello di calendario includendo così anche i sabati e le domeniche non lavorati. 
- Chi abbia versato all’INPS almeno un contributo settimanale come lavoratore subordinato prima del biennio precedente l’anno in cui viene chiesta l’indennità (es.: entro il 31/03/06 si fa domanda per i periodi non lavorati nel 2005, e bisogna avere almeno un contributo come dipendente prima del 1/01/04. Non vale il lavoro prestato con contratto di apprendistato).
- Anche chi ha avuto o ha contratti di Collaborazione Coordinata Continuativa o a progetto e che comunque nell’anno 2005 ha effettuato almeno 78 giornate di lavoro subordinato, ha diritto alla disoccupazione con i requisiti ridotti per i periodi di non lavoro non coincidenti con l’attività di lavoro parasubordinato (o di libero professionista non iscritto all’albo).

Dove compilare le domande
I lavoratori possono compilare la domanda presso le sedi del patronato INCA, che provvederanno ad inoltrarla all’INPS.

(11/03/2006)

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