Rincari delle bollette e revisioni contrattuali, Adiconsum: «Le aziende fanno cassa sulle famiglie» - Ecco cosa sapere

La situazione. Sette milioni di famiglie italiane potrebbero non essere in grado di pagare le bollette, se i costi continuano ad aumentare, con il rischio di default per oltre il 15% degli operatori.

Il Decreto Aiuti bis tramutato in legge ha previsto una serie di norme a tutela dei consumatori e con un comunicato congiunto del 13 ottobre anche Arera e Antitrust hanno «ricordato» ai gestori di luce e gas che devono rispettare la legge e non possono modificare il prezzo dei contratti fino al 30 aprile 2023, come previsto dall’art. 3 del Decreto Aiuti Bis. La norma prevede la sospensione delle clausole contrattuali che consentono modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale, relativamente alla definizione del prezzo, fino al 30 aprile 2023.

Di conseguenza, sono inefficaci le comunicazioni in merito prima della data di entrata in vigore del decreto (9 agosto 2022), a meno che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.«Tante le segnalazioni che giungono per la violazione di questa norma. Molte aziende stanno facendo cassa sulle spalle dei consumatori – dice Mina Busi, presidente di Adiconsum Bergam o - oltre agli incrementi generati dall’aumento delle tariffe (che hanno determinato i cosiddetti “extra profitti”), anche chiedendo anticipi su consumi relativi al mese successivo, modalità priva di qualsivoglia valenza giuridica e/o contrattuale».

Un comportamento comune a diverse società che operano in Bergamasca che evidentemente hanno fatto cartello. «Tale comportamento a nostro avviso è illegittimo e va contrastato sia al gestore e soprattutto segnalato alle Autorità. Altro comportamento scorretto è la proposta di rinegoziazione del contratto. Il gestore scrive al cliente, invoca la forza maggiore dovuta dalle contingenze e propone un nuovo contratto a prezzo superiore. Questa è una pratica commerciale scorretta e non va sottoscritta, perché in questo modo si stipulerebbe un nuovo contratto (a questo punto pienamente lecito) e non si tratterebbe di una modifica di condizioni economiche (vietata dalla legge)» continua Busi.

Un’altra forzatura riguarda l’uso improprio della risoluzione per impossibilità sopravvenuta causa eccessiva onerosità. «Il gestore invoca l’eccessiva onerosità del contratto dovuta dalle contingenze e propone un nuovo contratto a prezzo superiore, in caso di mancata accettazione comunica che risolverà il contratto per eccessiva onerosità attivando la fornitura di ultima istanza. Anche in questo caso siamo di fronte ad un comportamento illegittimo poiché la risoluzione per eccessiva onerosità deve essere concordata con il cliente o disposta da un giudice. Escludendo il caso dell’accordo con il cliente, significa che il gestore dovrebbe (continuando nel frattempo ad erogare gas/elettricità) iniziare una causa civile contro l’utente, chiedendo al giudice di accertare che il contratto è diventato eccessivamente oneroso e quindi di risolverlo. Solo in caso di sentenza favorevole il contratto sarà risolto, non prima. In questi casi, l’utente deve, attraverso le associazioni dei consumatori, diffidare il gestore a proseguire l’erogazione, a non attivare il servizio di ultima istanza, segnalando l’accaduto ad Arera e Antitrust».

Infine, alcune aziende praticano l’uso improprio del recesso dal contratto. «Occorre ricordare che il gestore può recedere dal contratto, se le clausole del contratto stesso prevedono questa possibilità, con un periodo di preavviso indicato nel contratto e mai inferiore a sei mesi. In caso di recesso immediato, è necessario segnalare l’evento ad Arera e Antitrust e chiedere al gestore il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale».

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