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Sono proprietario di un immobile diviso in due appartamenti ognuno accatastato con proprio subalterno. Unorisulta come prima casa mio e di mia moglie, il secondo come secondo casa che abbiamo affidato a società. Ora da quanto leggo nell’ultima circolare 24 dell’Agenzia delle Entrate, sembrerebbe che il decreto non preveda la possibilità del superbonus 110% per il nostro edificio in quanto le due entrate carrali (e l’area esterna) sono in comune ai due appartamenti e non divise una per ciascuno da muro di recinzione o altro. Sto interpretando bene o invece ne ho comunque diritto al 110% perché comunque le porte d'entrata ai due appartamenti sono indipendenti? 

Risposta

In relazione all’immobile in oggetto vanno considerate due diverse situazioni: secondo la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E dell’8 agosto 2020, il superbonus 110% non può essere applicato agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti. Sempre secondo la stessa circolare, per non ricadere nella casistica del mini-condominio, le unità immobiliari definibili come “unifamiliari” devo essere funzionalmente indipendenti, con uno o più accessi autonomi dall’esterno. Per poter definire funzionalmente indipendente un’unità immobiliare, questa deve essere dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, il gas, l’energia elettrica, il riscaldamento di proprietà esclusiva. Dovrà inoltre disporre di un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva.

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