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La circolare n. 24 del 08 agosto 2020 in merito alle seconde case unifamiliari recita "di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno site all'interno di edifici plurifamiliari". Non mi sembra che dica di essere residente presso l'unità imm.re unifamiliare. Quindi sostituisco la vecchia caldaia ante 88 con una a condensazione di gruppo A+ ed ho diritto, sempre che riduco di due classi energetiche l'immobile, all'ecobonus 110?

Risposta

Non è necessario essere residenti nell’immobile per il quale si vuole accedere al superbonus. I contribuenti persone fisiche possono beneficiare del Superbonus relativamente alle spese sostenute per interventi realizzati su massimo due unità immobiliari. Tale limitazione non si applica, invece, alle spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio. Un tecnico abilitato potrà valutare mediante una diagnosi energetica quali interventi saranno necessari per il miglioramento di due classi energetiche dell’edificio.

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