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Un edificio è composto da un appartamento al piano terra 80mq di un proprietario (abitazione principale), e da un appartamento al primo piano 80mq di un altro proprietario (abitazione principale). La casa dovrebbe subire dei lavori pesanti di ristrutturazione, stavamo valutando la possibilità di sfruttare il sisma bonus e l’ecobonus. 1) Il rifacimento dell’impianto di riscaldamento di entrambi gli appartamenti può rientrare in uno dei due bonus? L’edificio può considerarsi condominio minimo anche se non ha il codice fiscale del condominio? L’installazione della pompa di calore (al di là della potenza che serve) dovrebbe essere una sola che soddisfa i due appartamenti (perché eventualmente condominio minimo) o si possono installarne due separate? 2) Nel progetto di ristrutturazione c’è anche il rifacimento del tetto trasformandolo in un terrazzo. Si dovrebbe togliere il classico tetto di tegole, rafforzare la soletta del tetto, fare l’isolamento termico e la scala interna che raggiunge il terrazzo-tetto. Il rifacimento del tetto può rientrare in uno dei due bonus? Tutti i lavori rientrerebbero nei bonus, comprese le mattonelle del terrazzo? Grazie. Diego

Risposta

Per essere considerato condominio dovrà avere il relativo codice fiscale e potrà eseguire i lavori solo sulle parti comuni (facciate, tetto, impianto centralizzato). In caso contrario si tratterà di due unità immobiliari indipendenti che potranno eseguire i lavori se ammissibili e se tecnicamente fattibili.

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