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Vi pongo un quesito tecnico: nel testo del Decreto Attuativo MISE del 06/08/2020 (Decreto Parametri Superbonus 110%) tra le varie condizioni limite, si evince che per l'asseverazione della congruità dei costi il computo metrico dovrà essere elaborato utilizzando i seguenti prezzari di riferimento:

1. Prezzari Regionali
2. Prezzari delle Provincie Autonome; o in alternativa
3. Prezzari informativi dell'edilizia "DEI" (tipografia del Genio Civile).

è corretto? Quindi l'elaborazione ad esempio di un computo metrico (per un intervento di manutenzione straordinaria) redatto con un prezzario informativo delle opere edili rilasciato dalla camera di Commercio del comune di Bergamo non è asseverabile? Se così fosse la limitazione sarebbe davvero penalizzante per molti interventi da programmare e solo da cantierizzare (progetto e computo già realizzati)! 

Risposta

Non credo. La legge dice (non il decreto) i prezzi limiti specifici non dovranno superare i limiti del DM. Nel caso non ci sia il dm, bisogna fare riferimento ai prezzari che sottolinea lei.
Il problema è che il DM non è ancora ufficiale. Cosa vuol dire? Vuol dire che fino a quando non è pubblicato, valgono i prezzari come dice. Dopo la pubblicazione bisognerà fare riferimento all’allegato I del decreto MISE. Dalla secondo parte della domanda si capisce che è un professionista. Quindi sì, può asseverarlo fino a quando il DM sarà esecutivo (pubblicato in gazzetta).

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